Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19
Disciplina del Difensore civico regionale.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009
Art. 23
- Cause di incompatibilità
1. L’incarico di Difensore civico è incompatibile con l’esercizio continuativo di qualsivoglia attività di lavoro autonomo o subordinato, di qualsiasi commercio o professione e di qualunque altra funzione politica o amministrativa nonché con cause di esclusione sopravvenuta. Si applicano inoltre le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.
2. Il Presidente del Consiglio regionale ove accerti, d’ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l’esistenza o il sopravvenire di una causa di incompatibilità, invita il Difensore civico nominato a rimuoverla. Qualora la causa non sia rimossa nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell’invito, il Difensore civico è dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio regionale, previa istruttoria e contraddittorio con l’interessato, svolti dalla commissione consiliare competente.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.