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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19

Disciplina del Difensore civico regionale.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 22
- Requisiti per la nomina e cause di esclusione
1. Può essere nominato Difensore civico chi sia in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell’ordinamento previgente e di una qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, di lavoro autonomo o in posizione dirigenziale di strutture pubbliche o private o in rappresentanza di associazioni e formazioni sociali, svolta nel campo della difesa dei diritti dei cittadini o comunque nel campo giuridico-amministrativo.
2. Non possono essere nominati:
a) i membri del governo e del parlamento, i presidenti di regione e provincia, i sindaci, gli assessori regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana ;
b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici o di associazioni sindacali o di categoria;
c) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle aziende sanitarie;
d) i dipendenti della Regione, gli amministratori, i direttori generali e i dipendenti degli enti, degli istituti, dei consorzi, delle aziende e delle agenzie dipendenti dalla Regione o sottoposti alla vigilanza o al controllo regionale.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.