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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19

Disciplina del Difensore civico regionale.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 2
- Funzioni del Difensore civico
1. Il Difensore civico assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, come definiti dall’articolo 5, ed esercita le altre funzioni definite dalla legge, concorrendo, anche mediante la formulazione di proposte, con le amministrazioni pubbliche al perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed equità. A tal fine svolge anche compiti di mediazione tra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni, con l’intento di pervenire alla composizione consensuale della questione sottoposta alla sua attenzione. Il Difensore civico assiste i soggetti che versano in condizione di particolare disagio sociale, al fine di agevolare l’esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione e in particolare nei procedimenti amministrativi cui sono interessati.
2. Il Difensore civico svolge la funzione di garante del contribuente, con riferimento ai tributi regionali, secondo la disciplina stabilita dalla legge regionale.
3. Nella propria attività, il Difensore civico si ispira a principi di speditezza, informalità e collaborazione con le amministrazioni interessate.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.