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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19

Disciplina del Difensore civico regionale.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 16
- Rapporti fra tutela interna e difesa civica regionale
1. I rapporti fra difesa civica regionale e sistema di tutela interna alle aziende sanitarie sono improntati al principio della integrazione e della collaborazione reciproca.
2. Per favorire l’integrazione, evitare la sovrapposizione degli interventi, semplificare l’accesso agli strumenti di tutela da parte degli assistiti, il Difensore civico trasmette tutti i reclami in materia sanitaria, alle competenti aziende, che provvedono ad informarlo tempestivamente dell’esito delle relative istruttorie.
3. Il Difensore civico può in qualsiasi momento chiedere informazioni sullo stato di avanzamento dell’istruttoria e sollecitare l’azienda sanitaria in caso di inerzia o ritardi.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.