Menù di navigazione

Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19

Disciplina del Difensore civico regionale.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 15
- Gli organismi di tutela delle aziende sanitarie
1. In ambito sanitario e socio-sanitario la tutela non giurisdizionale dei diritti è garantita dagli organismi di tutela interna alle aziende sanitarie e, nelle forme previste dalla presente legge, dal Difensore civico. La disciplina relativa è dettata con apposito regolamento della Giunta regionale che prevede anche adeguate forme di partecipazione delle associazioni di volontariato e tutela dei diritti del malato. La tutela non giurisdizionale dei diritti di cui al presente articolo si applica anche agli organismi sanitari a partecipazione pubblica operanti sul territorio regionale e agli organismi sanitari accreditati.
2. Il Difensore civico ha facoltà di chiedere chiarimenti anche a strutture private, indicando le violazioni eventualmente riscontrate agli organi competenti per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria e agli ordini ed ai collegi professionali di settore.
3. Il Difensore civico informa gli interessati di tutte le forme di tutela attivabili.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.