Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19
Disciplina del Difensore civico regionale.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009
Art. 15
- Gli organismi di tutela delle aziende sanitarie
1. In ambito sanitario e socio-sanitario la tutela non giurisdizionale dei diritti è garantita dagli organismi di tutela interna alle aziende sanitarie e, nelle forme previste dalla presente legge, dal Difensore civico. La disciplina relativa è dettata con apposito regolamento della Giunta regionale che prevede anche adeguate forme di partecipazione delle associazioni di volontariato e tutela dei diritti del malato. La tutela non giurisdizionale dei diritti di cui al presente articolo si applica anche agli organismi sanitari a partecipazione pubblica operanti sul territorio regionale e agli organismi sanitari accreditati.
2. Il Difensore civico ha facoltà di chiedere chiarimenti anche a strutture private, indicando le violazioni eventualmente riscontrate agli organi competenti per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria e agli ordini ed ai collegi professionali di settore.
3. Il Difensore civico informa gli interessati di tutte le forme di tutela attivabili.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.