Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19
Disciplina del Difensore civico regionale.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009
Art. 14
- Collaborazione con il Difensore civico
1. Le amministrazioni nei cui confronti il Difensore civico promuove l’intervento sono tenute a prestargli leale collaborazione e ad agevolarne il compito per il raggiungimento delle finalità della presente legge.
2. In caso di mancata collaborazione da parte dei responsabili del procedimento, dei responsabili degli uffici o di altri funzionari comunque interpellati per lo svolgimento dei compiti della presente legge, il Difensore civico segnala il fatto all’amministrazione di appartenenza ai fini della valutazione dei dirigenti o dell'eventuale avvio del procedimento disciplinare.
3. L’esito dei procedimenti disciplinari e di valutazione è comunicato al Difensore civico.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.