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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19

Disciplina del Difensore civico regionale.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 13
- Assistenza e tutela a favore degli immigrati e dei soggetti in condizione di particolare disagio
1. Il Difensore civico affianca e supporta, su loro richiesta, le persone che versano in situazioni di particolare disagio sociale, dipendente da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, e li assiste nei procedimenti amministrativi cui abbiano interesse. Il Difensore civico svolge la medesima attività a favore degli immigrati.
2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione fra le pubbliche amministrazioni e fra queste e i gestori di servizi pubblici, il Difensore civico si adopera presso i soggetti di cui all’articolo 3, affinché siano posti in essere tutte le disposizioni e i comportamenti atti a garantire, secondo criteri di sollecitudine, equità e adeguatezza, le prestazioni nei confronti degli immigrati e delle persone in condizione di disagio personale e/o sociale.
3. La costituzione di parte civile nell’ipotesi disciplinata dalla Sito esternolegge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), compete al Difensore civico, se il comune o la provincia territorialmente competenti non hanno provveduto all’istituzione o alla nomina del proprio difensore civico.
4. L’Avvocatura regionale assiste il Difensore civico in giudizio.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.