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Legge regionale 9 aprile 2009, n. 17

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 20 aprile 2009

Art. 3
1. Dopo la lettera q) del comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 3/1994 è aggiunta la seguente:
r) sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.000,00 per chi foraggia cinghiali sul territorio regionale dove non consentito da autorizzazione provinciale rilasciata sentite le organizzazioni agricole.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.