Legge regionale 9 aprile 2009, n. 17
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 20 aprile 2009
Art. 3
- Modifiche all'articolo 58 della l.r. 3/1994
1. Dopo la lettera q) del comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 3/1994 è aggiunta la seguente:
“
r) sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.000,00 per chi foraggia cinghiali sul territorio regionale dove non consentito da autorizzazione provinciale rilasciata sentite le organizzazioni agricole.
”.