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Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16

Cittadinanza di genere.

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 aprile 2009

Art. 4
-Banca dati dei saperi delle donne
1. Presso la commissione regionale di cui alla legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14 (Istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna), è istituita la banca dati dei saperi delle donne, nella quale sono inseriti i curriculum delle donne con comprovate esperienze di carattere scientifico, culturale, artistico, professionale, economico, politico, che lavorano o risiedono in Toscana.
2. La banca dati è uno strumento del quale viene data diffusione e informazione allo scopo di rappresentare l’ampio mondo dei saperi delle donne e favorire anche un’adeguata presenza delle donne in ruoli fondamentali della vita regionale. A tale scopo la banca dati favorisce anche la divulgazione di competenze femminili al fine delle indicazioni e proposte di designazioni e nomine ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
3. Il trattamento dei dati relativi alla banca dati avviene nel rispetto del Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 febbraio 2008, n. 5 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 ottobre 2008, n. 55 .

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 giugno 2002, n. 22 .

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 38.

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Parola così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 39.

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Punto prima inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 24.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 2, e poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 34 .

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Comma inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 3, ed ora abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 39.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 22.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 40.

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Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 41.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 42.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 44.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.