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Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16

Cittadinanza di genere.

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 aprile 2009

TITOLO II
-Azioni per la conciliazione vita-lavoro e le pari opportunità nella vita sociale e politica
CAPO I
-Cittadinanza di genere per la conciliazione vita-lavoro
Art. 3
- Azioni e progetti per la conciliazione vita-lavoro
1. La Regione promuove ed incentiva azioni volte alla conciliazione della vita personale, familiare e lavorativa delle donne e degli uomini nei seguenti ambiti:
a) sperimentazione di formule di organizzazione dell’orario di lavoro nella pubblica amministrazione e nelle imprese private volte alla conciliazione vita-lavoro;
b) promozione di un’equa distribuzione delle responsabilità familiari tra donna ed uomo;
c) incremento del ricorso ai congedi parentali da parte degli uomini;
d) attuazione di interventi nell’ambito del governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città;
e) lotta agli stereotipi di genere che limitano le scelte lavorative e l’assunzione di ruoli di responsabilità da parte delle donne.
2. I progetti relativi alle azioni di cui al comma 1, sono predisposti dalle province, dai circondari, dagli enti locali, dalle categorie economiche e sociali a carattere territoriale e dalle associazioni di cui all’articolo 6.
3. Ai fini della predisposizione dei progetti di cui al comma 2, le province promuovono forme di concertazione tra i soggetti di cui al medesimo comma 2.
5. Nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui all’articolo 22 sono definiti gli obiettivi e i requisiti generali dei progetti di cui al comma 2, nonché l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie ad essi destinate. (11)

Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4, art. 2, e poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 34.

CAPO II
-Rappresentanza e partecipazione delle donne
Art. 4
-Banca dati dei saperi delle donne
1. Presso la commissione regionale di cui alla legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14 (Istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna), è istituita la banca dati dei saperi delle donne, nella quale sono inseriti i curriculum delle donne con comprovate esperienze di carattere scientifico, culturale, artistico, professionale, economico, politico, che lavorano o risiedono in Toscana.
2. La banca dati è uno strumento del quale viene data diffusione e informazione allo scopo di rappresentare l’ampio mondo dei saperi delle donne e favorire anche un’adeguata presenza delle donne in ruoli fondamentali della vita regionale. A tale scopo la banca dati favorisce anche la divulgazione di competenze femminili al fine delle indicazioni e proposte di designazioni e nomine ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
3. Il trattamento dei dati relativi alla banca dati avviene nel rispetto del Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 5
1. Alla lettera b) del comma 1 bis dell’articolo 1 della l.r. 5/2008, le parole: “
fatta eccezione per le nomine in seno ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
fatta eccezione per le designazioni relative ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, le quali devono anche contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi, qualunque sia il numero di nomine o designazioni da effettuare; l’inammissibilità è dichiarata, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente del Consiglio regionale, per i rispettivi ambiti di competenza.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 5/2008 è aggiunto il seguente:
3 bis. Il Consiglio regionale e gli organi di governo della Regione promuovono, attraverso le rispettive sedi di concertazione e di consultazione con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, il rispetto del principio di parità di genere in tutte le nomine di competenza di detti soggetti.
”.
Art. 6
-Progetti delle associazioni
1. La Regione, oltre ai progetti di cui all’articolo 3, concede finanziamenti a progetti proposti dalle associazioni il cui statuto o atto costitutivo prevede, anche alternativamente:
a) la diffusione e l’attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo;
b) la promozione e la valorizzazione della condizione femminile;
c) l’aiuto alla tutela in giudizio nel caso di violazione dei diritti.
1 bis. Le associazioni che possono beneficiare dei finanziamenti regionali, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono risultare iscritte ad uno dei seguenti registri:
a) registro di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all’art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari integrati”);
b) registro di cui allalegge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato). (12)

Comma inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4, art. 3.

2. I progetti sono presentati alla Regione, che li approva nei tempi e con le modalità previsti dal piano regionale di cui all’articolo 22 e sono realizzati dalle associazioni proponenti.
Art. 7
-Forum della cittadinanza di genere
1. La Regione indice annualmente una giornata dedicata alle tematiche delle pari opportunità denominata Forum della cittadinanza di genere, come momento di confronto aperto a tutti i soggetti, istituzionali e non, che hanno tra i propri obiettivi il raggiungimento delle pari opportunità fra donne e uomini.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 febbraio 2008, n. 5 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 ottobre 2008, n. 55 .

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 giugno 2002, n. 22 .

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 38.

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Parola così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 39.

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Punto prima inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 24.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 2, e poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 34 .

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Comma inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 3, ed ora abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 39.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 22.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 40.

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Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 41.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 42.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 44.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.