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Legge regionale 27 marzo 2009, n. 12

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009).

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, dell' 1 aprile 2009



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere a) e g), dello Statuto;


Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), ed in particolare l’articolo 13, comma 1, lettera c), secondo cui contestualmente alla legge di bilancio la Giunta regionale può presentare all’approvazione del Consiglio regionale un progetto di legge finanziaria al fine di apportare qualsiasi modifica alla legislazione regionale che risulti necessaria all’adozione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale ;


Vista la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009);


considerato quanto segue:


1. il trasferimento della crisi dei mercati finanziari all’economia reale sta determinando consistenti riduzioni di personale in numerosi settori di impresa, che si trovano in forti difficoltà con rischio di chiusura;


2. si riscontra conseguentemente l’esigenza di un intervento legislativo che introduca per l’anno 2009 misure straordinarie di sostegno al reddito dirette ai lavoratori disoccupati che non risultano beneficiari degli ammortizzatori sociali, ai lavoratori precari e con contratti atipici, a complemento di quelle varate dal legislatore nazionale;


3. appare inoltre necessario sostenere finanziariamente i lavoratori che, a causa della perdita anche momentanea del lavoro, pur se sostenuti da ammortizzatori sociali, hanno difficoltà ad adempiere correttamente al pagamento delle rate di ammortamento del mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa, prevenendo così l’instaurarsi di azioni esecutive che porterebbero alla perdita della casa e tutelando il risparmio delle famiglie;


4. gli enti locali associativi, che svolgono funzioni e servizi di competenza comunale, sono stati interessati nell’anno 2008 da un processo di forte cambiamento; le comunità montane sono state riordinate ed hanno subito, successivamente, ulteriori consistenti riduzioni di trasferimenti erariali con effetto nell’anno 2009, tali da rischiare di compromettere il raggiungimento degli obiettivi di diffusione delle gestioni associate. Si rende perciò necessario assicurare nell’anno 2009 risorse certe, al momento individuabili nelle risorse previste per l’attuazione della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni), in modo da evitare la cessazione o la crisi delle gestioni associate in corso e la conseguente negativa ripercussione sullo svolgimento dei servizi e sui bilanci dei comuni. Allo stesso modo occorre provvedere per assicurare certezza di risorse per le unioni di comuni recentemente costituite, in modo autonomo o per effetto della soppressione di comunità montane;


5. i piccoli comuni si trovano ad affrontare nell’anno 2009 gravi difficoltà finanziarie, che possono rendere particolarmente complessa la predisposizione dei bilanci preventivi con il rischio di compromettere l’erogazione dei servizi resi ai cittadini. È pertanto opportuno dotare i piccoli comuni di una anticipazione di risorse finanziarie da restituire entro tre anni, con riserva di intervento in favore dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, e con priorità per i comuni con maggiore indice di disagio;


6. a tali fini occorre integrare la l.r. 69/2008 tenuto conto che le presenti disposizioni recano contenuti propri della legge finanziaria, come definiti dall’articolo 13 della l.r. 36/2001 ;


7. occorre infine procedere alla rimodulazione ed integrazione dell’allegato A della l.r. 69/2008 , (Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi), ai sensi dell’articolo 15, comma 3, della l.r. 36/2001 ;


si approva la presente legge

Art 1
- Inserimento del capo II bis nel titolo III della l.r. 69/2008
1. Dopo il capo II del titolo III della legge regionale 24 dicembre 2008 n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009), è inserito il seguente: “
CAPO II BIS – Misure a sostegno dei lavoratori disoccupati
”.
Art. 2
1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 69/2008 è inserito il seguente:
Art. 6 bis - Istituzione del fondo regionale per le misure a sostegno dei lavoratori disoccupati
1. Al fine di fronteggiare lo stato di crisi economica, è istituito per l’anno 2009 un fondo regionale per il finanziamento delle misure di sostegno al reddito di cui al presente capo, per un importo pari ad euro 5.000.000,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 612 “Lavoro - Spese correnti” del bilancio di previsione 2009.
”.
Art. 3
1. Dopo l’articolo 6 bis della l.r. 69/2008 è inserito il seguente:
Art. 6 ter - Interventi per il sostegno al reddito
1. Per l’anno 2009, è riconosciuto un contributo una tantum pari ad euro 1.650,00 a titolo di sostegno al reddito, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato ed ai titolari di contratti di collaborazione a progetto, di cui all’articolo 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), che:
a) risiedono in Toscana;
b) sono stati già occupati presso unità produttive od operative di imprese localizzate in Toscana;
c) risultano in stato di disoccupazione da almeno tre mesi;
d) non beneficiano di ammortizzatori sociali;
e) hanno sottoscritto il patto di servizio integrato, di cui all’articolo 14, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32).
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a coloro che non risultano beneficiari nell’anno 2009 di altri contributi pubblici erogati a titolo di sostegno al reddito in conseguenza della perdita del posto di lavoro;
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) la durata minima del rapporto di lavoro la cui cessazione anticipata, per causa non imputabile al lavoratore, ha originato lo stato di disoccupazione;
b) la soglia di reddito, riferito all’anno 2008 ed accertato secondo la normativa in materia di
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che dà diritto al contributo;
c) le modalità operative di accesso al contributo.
”.
Art. 4
1. Dopo l’articolo 6 ter della l.r. 69/2008 è inserito il seguente:
Art. 6 quater - Contributi ai titolari di mutuo per l’acquisto della prima casa
1. Per l’anno 2009 ai soggetti di cui all’articolo 6 ter, comma 1, che sono titolari di mutuo ipotecario contratto per l’acquisto della prima casa e che non beneficiano di altre garanzie reali o personali, è attribuito un ulteriore contributo una tantum pari ad euro 1.650,00.
2. Al contributo di cui al comma 1 accedono anche i lavoratori residenti in Toscana, provenienti da unità produttive od operative di imprese localizzate in Toscana, sospesi dal lavoro o licenziati, che beneficiano della cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga, o dell’indennità di mobilità, in possesso dei requisiti determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 6 ter, comma 3.
3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto a coloro che non risultano beneficiari di altri contributi pubblici erogati allo stesso titolo e che dimostrano di aver correttamente assolto gli obblighi di pagamento nei confronti della propria banca mutuante.
4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 6 ter, comma 3, definisce le caratteristiche dell’immobile oggetto del mutuo ipotecario per il pagamento del quale è concesso il contributo, con riferimento alla classificazione catastale ed al valore dell’immobile, nonché le modalità operative di erogazione.
”.
Art. 5
- Inserimento del capo III bis nel titolo III della l.r. 69/2008
1. Dopo il capo III del titolo III della l.r. 69/2008, è inserito il seguente: “
CAPO III bis – Misure straordinarie di sostegno alle gestioni associate di comunità montane e di unioni di comuni
”.
Art. 6
1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 69/2008 è inserito il seguente:
Art. 7 bis - Disposizioni per l’incentivazione delle gestioni associate di comunità montane e di unioni di comuni
1. Per l’anno 2009 è riconosciuto a ciascuna comunità montana un contributo per le gestioni associate, incentivate ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni) e dei relativi provvedimenti di attuazione, determinato in misura pari a quello attribuito allo stesso titolo per l’anno 2008.
2. Per l’anno 2009 il contributo di cui al comma 1 è incrementato per ciascuna comunità montana della somma indicata nell’allegato B, calcolata con riferimento al 50 per cento dell’importo stimato a riduzione del contributo ordinario trasferito dallo Stato. Tale somma è ripartita in misura uguale per ciascuna gestione associata.
3. Il contributo attribuito ai sensi dei commi 1 e 2 è liquidato ed erogato d’ufficio a seguito dell’approvazione del bilancio preventivo 2009 della comunità montana ed è soggetto a revoca ai sensi della l.r. 40/2001 e dei relativi provvedimenti di attuazione.
4. Per l’anno 2009 è attribuito un contributo straordinario di euro 50.000,00 in favore di ciascuna unione di comuni che non sia stata costituita ai sensi degli articoli 14 e 27 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane). Il contributo è ripartito in misura uguale per ciascuna gestione associata.
5. Ai contributi per l’incentivazione delle gestioni associate delle unioni di comuni, da attribuire
nell’anno 2009 secondo le modalità definite dalla l.r. 40/2001 e dai relativi provvedimenti di attuazione, è riservata una somma non inferiore ad euro 600.000,00.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in complessi euro 3.408.615,54 si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB 1.1.1. “Azioni di sistema Regione enti locali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2009.
”.
Art. 7
1. Dopo l’articolo 7 bis della l.r. 69/2008 è inserito il seguente:
Art. 7 ter - Fondo di anticipazione per i piccoli comuni
1. Per l’anno 2009 è istituito un fondo di anticipazione di euro 2.300.000,00 per far fronte alle gravi difficoltà finanziarie dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, come risultanti dai dati dell’ultimo censimento ufficiale della popolazione residente.
2. L'importo massimo che può essere concesso a richiesta di ogni comune è determinato nella misura di euro 30.000,00.
3. I comuni beneficiari sono tenuti al rimborso del finanziamento concesso, senza alcun onere per interessi, entro il termine massimo di tre anni dalla data di erogazione del finanziamento regionale.
4. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 3, la Regione procede a compensazione del credito ai sensi dell’articolo 27 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”).
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a definire le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, per il rimborso e il recupero delle somme anticipate.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata mediante lo stanziamento iscritto per la spesa sulla UPB 1.1.9. “Azioni di sistema Regione enti locali – Spese di investimento” e per l’entrata sulla UPB 461 “Riscossione di crediti” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009 – 2011.
7. Le risorse del fondo sono concesse prioritariamente ai comuni di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”).
”.
Art. 8
- Rimodulazione dell'allegato A della l.r. 69/2008
1. Nell’allegato A (Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi) di cui all’articolo 4, comma 1, della l.r. 69/2008, sono rimodulati i seguenti prospetti:
omissis
Art. 9
- Integrazione dell'allegato A della l.r. 69/2008
1. Nell’allegato A (Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi) di cui all’articolo 4, comma 1, della l.r. 69/2008, dopo il prospetto n. 15 è inserito il seguente prospetto 15 bis:
omissis
Art. 10
- Inserimento dell'allegato B della l.r. 69/2008
1. Dopo l’allegato A della l.r. 69/2008 è inserito il seguente allegato B:
ALLEGATO B - Prospetto degli incrementi del contributo per le gestioni associate per l’anno 2009
omissis
Art. 11
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.