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Legge regionale 6 marzo 2009, n. 7

Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 13 marzo 2009



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma della Costituzione ;


Visto l’articolo 193 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie);


Visto l’Sito esternoarticolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 (Decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica);


Vista la Sito esternolegge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie);


Visto il decreto del Ministro della sanità 16 settembre 1994, n. 657 (Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria);


Visto l’accordo Stato-Regioni del 26 novembre 2003 tra il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che introduce una classificazione tipologica delle strutture veterinarie pubbliche e private, in studi veterinari con o senza accesso di animali, ambulatori veterinari, cliniche veterinarie, ospedali veterinari, laboratori veterinari di analisi e, per ciascuna tipologia, definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie, demandando alle regioni la disciplina delle modalità di rilascio delle autorizzazioni sanitarie, nonché l’accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi;


Visto la deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2005, n. 625 (Linee guida relative ai requisiti minimi delle strutture veterinarie pubbliche e private), che recepisce l’accordo Stato-Regioni del 26 novembre 2003;


considerato:


1. La necessità di introdurre la classificazione tipologica delle strutture veterinarie pubbliche e private come disposto dall’accordo Stato-Regioni del 26 novembre 2003.


2. L’opportunità di una maggiore tutela dell’utenza accrescendo il vincolo all’ottemperanza a requisiti strutturali resi cogenti, snellendo nel contempo le procedure di apertura delle strutture veterinarie con l’introduzione di una dichiarazione di inizio attività, in luogo della procedura di autorizzazione sanitaria del sindaco resa previo nulla osta del competente servizio veterinario.


3. L’opportunità di prevedere un’attività di vigilanza e controllo da parte delle aziende (unità sanitarie locali) USL e le relative sanzioni.



Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.