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Legge regionale 6 marzo 2009, n. 7

Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 13 marzo 2009

CAPO IV
- Disposizioni transitorie e finali
Art. 14
- Norma transitoria
1. La disciplina dei requisiti stabiliti dalla presente legge si applica in caso di realizzazione di nuove strutture veterinarie e di ampliamento o di trasformazione di strutture già esistenti. Per ampliamento si intende un aumento della superficie pari ad almeno il 10 per cento della struttura esistente; per trasformazione si intende la variazione della tipologia della struttura già autorizzata, con o senza lavori sugli edifici o parti di essi.
2. Le aziende USL effettuano una verifica delle strutture veterinarie già autorizzate entro il termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge. Qualora risulti necessario, l’azienda USL assegna alla struttura un termine di adeguamento ai requisiti stabiliti dalla presente legge non superiore a due anni dalla data della verifica.
3. La verifica della permanenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge viene comunque effettuata con periodicità almeno quinquennale.
4. I procedimenti amministrativi di cui agli articoli 12 e 13, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi sulla base della deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2005, n. 625 (Linee guida relative ai requisiti minimi delle strutture veterinarie pubbliche e private).
Art. 15
- Sanzioni
1. Il titolare della struttura non adeguata ai requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6,7, 8 e 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.
2. Il titolare della struttura che contravvenga alle disposizioni di cui all’articolo 11 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.
3. Il titolare della struttura che esponga targhe e insegne pubblicitarie non conformi alla tipologia di appartenenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
4. Nel caso in cui l’azienda USL competente per territorio riscontri inadeguatezze rispetto ai requisiti indicati al comma 1, essa fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate; il mancato adempimento entro tale termine comporta l’applicazione della sanzione di cui al comma 1 da parte dell’organo di vigilanza dell’azienda USL che ha effettuato l’accertamento.
5. Il comune esercita la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3.
6. Ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), le sanzioni di cui alla presente legge sono irrogate dal comune in cui ha sede la struttura, il quale introita i relativi proventi.
7. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono inoltre oggetto di segnalazione all’ordine professionale provinciale dei medici veterinari.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.