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Legge regionale 6 marzo 2009, n. 7

Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 13 marzo 2009

CAPO II
- Classificazione delle strutture veterinarie e relativi requisiti generali e specifici
Art. 3
- Classificazione delle strutture veterinarie
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) studio veterinario: struttura in cui il medico veterinario, generico o specialista, esplica la propria attività professionale in forma privata e personale, con o senza accesso di animali;
b) studio veterinario associato: studio veterinario con o senza accesso di animali nel quale due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, con la condivisione di ambienti comuni;
c) ambulatorio veterinario: struttura avente individualità propria e organizzazione autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza degenza di animali oltre quella giornaliera;
d) clinica veterinaria o casa di cura veterinaria: struttura avente individualità propria ed organizzazione autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari, generici o specialisti, con possibilità di degenza di animali oltre quella giornaliera e di assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico;
e) ospedale veterinario: struttura avente individualità propria ed organizzazione autonoma nella quale vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari, generici o specialisti, con possibilità di degenza di animali oltre quella giornaliera, servizio di pronto soccorso garantito nell’arco delle ventiquattro ore, presenza continuativa di almeno un medico veterinario e servizio di diagnostica di laboratorio;
f) laboratorio veterinario di analisi: struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, ematologico, immunologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e materiali biologici animali, con rilascio dei relativi referti.
Art. 4
- Requisiti delle strutture veterinarie
1. Fatti salvi i requisiti specifici previsti dal comma 2, e dagli articoli 5, 6, 7 e 8, in tutti i locali dove è previsto l’accesso di animali il pavimento e le pareti fino a due metri di altezza sono rivestiti in materiale lavabile e disinfettabile.
2. Le strutture veterinarie che rivolgono la loro attività agli animali da reddito sono dotate, in relazione alla tipologia di attività svolta, di stalle, scuderie, box e paddock idonei alle specie considerate, di travagli per la visita e la terapia degli animali, nonché di box di anestesia e risveglio e di spazi da impiegare per la diagnosi delle patologie che richiedono il movimento controllato degli animali.
3. I locali destinati alla degenza, indipendentemente dalla durata della medesima, sono realizzati nel rispetto delle norme vigenti sul benessere animale e dei requisiti minimi previsti dal Sito esternodecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici).
Art. 5
- Studio veterinario
1. Lo studio veterinario nel quale non sia previsto l’accesso di animali è dotato almeno di locale adibito ad attività professionale e di servizio igienico.
2. Lo studio veterinario nel quale sia previsto l’accesso di animali possiede i seguenti requisiti minimi:
a) requisiti strutturali:
1) sala di attesa;
2) area per adempimenti amministrativi;
3) sala per l’esecuzione delle prestazioni;
4) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
5) servizio igienico.
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e nei locali operativi;
2) impianto idrico.
c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.
Art. 6
- Ambulatorio veterinario
1. L’ambulatorio veterinario possiede i seguenti requisiti minimi:
a) requisiti strutturali:
1) sala di attesa;
2) area per adempimenti amministrativi;
3) locale per l’attività clinica;
4) locale per l’attività chirurgica;
5) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
6) servizio igienico.
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e nei locali operativi;
2) impianto idrico.
c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.
d) requisiti organizzativi:
1) identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo di un medico veterinario con qualifica di direttore sanitario, qualora nell’ambulatorio operino più medici veterinari oppure, in ipotesi di gestione singola, il titolare della struttura non sia medico veterinario;
2) affissione di orario, regolamento interno e modalità di accesso alla struttura.
Art. 7
- Clinica-casa di cura veterinaria
1. La clinica-casa di cura veterinaria possiede i seguenti requisiti minimi:
a) requisiti strutturali
1) sala di attesa;
2) area per gli adempimenti amministrativi;
3) locale per l’attività clinica;
4) locale per l’attività chirurgica;
5) area per la diagnostica radiologica;
6) area per il laboratorio di analisi interno;
7) spazi o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
8) locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
9) locale separato per il ricovero di animali con malattie trasmissibili;
10) servizi igienici.
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e nei locali operativi;
2) impianto idrico.
c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta;
d) requisiti organizzativi:
1) identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo del direttore sanitario;
2) affissione di orario, regolamento interno e modalità di accesso alla struttura;
3) presenza di almeno un medico veterinario durante l’orario di apertura al pubblico ed in caso di animali in degenza.
Art. 8
- Ospedale veterinario
1. L’ospedale veterinario possiede i seguenti requisiti minimi:
a) requisiti strutturali:
1) sala di attesa;
2) locale per gli adempimenti amministrativi;
3) locale per l’attività clinica;
4) locale per l’attività chirurgica;
5) locale per la diagnostica radiologica;
6) locale per il laboratorio di analisi interno;
7) locale per il pronto soccorso e la terapia intensiva;
8) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
9) locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
10) locale separato per il ricovero di animali con malattie trasmissibili;
11) servizi igienici;
12) locali ad uso personale.
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e nei locali operativi;
2) impianto idrico.
c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.
d) requisiti organizzativi
1) identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo del direttore sanitario;
2) affissione di orario, regolamento interno e modalità di accesso alla struttura;
3) presenza di almeno un medico veterinario e servizio di pronto soccorso nell’arco delle ventiquattro ore.
2. Qualora il laboratorio d’analisi interno operi anche per conto terzi, la struttura deve possedere i requisiti minimi prescritti per il laboratorio veterinario di analisi di cui all’articolo 9.
Art. 9
- Laboratorio veterinario di analisi
1. Il laboratorio veterinario di analisi possiede i seguenti requisiti minimi:
a) requisiti strutturali:
1) locale per l’accettazione dei campioni;
2) locale per l’esecuzione di analisi diagnostiche;
3) locale per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria;
4) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, reagenti, attrezzature, strumentazioni;
5) servizi igienici.
b) requisiti impiantistici
1) adeguata illuminazione ed aerazione nel locale per l’accettazione dei campioni e nei locali operativi;
2) impianto idrico.
c) requisiti tecnologici: attrezzature e reagenti in relazione alla specifica attività svolta.
d) requisiti organizzativi: identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo del direttore sanitario, affissione orario d’apertura e modalità di accesso alla struttura.
2. Nei locali destinati all’attività di laboratorio, i pavimenti e le pareti fino a due metri di altezza devono essere rivestiti in materiale lavabile e disinfettabile.
3. Nei laboratori veterinari di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica e chirurgica su animali.
Art. 10
- Strutture veterinarie mobili
1. Sono ammesse strutture veterinarie mobili, per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali delle aziende unità sanitarie locali (USL) e per il soccorso di animali feriti o in gravi condizioni; tali strutture sono utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad una o più strutture veterinarie.
2. Le strutture mobili devono avere superfici facilmente lavabili e disinfettabili prive di sporgenze o altri fattori di rischio, aerazione e luminosità adeguate, nonché dotazioni sufficienti per l’attività prevista.
Art. 11
- Attività accessorie
1. E’ consentita, all’interno delle strutture veterinarie, la cessione di beni accessori funzionali al completamento della prestazione professionale sanitaria, quali articoli parafarmaceutici, diete alimentari ed attrezzature connesse alla salute animale.
2. La cessione di cui al comma 1 può essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:
a) effettuazione esclusivamente sotto la responsabilità del medico veterinario nei riguardi del detentore dell’animale in cura;
b) divieto di pubblicità all’esterno della struttura veterinaria;
c) assoggettamento agli adempimenti amministrativi e fiscali previsti per la prestazione professionale sanitaria.
3. E’ vietato all’interno delle strutture veterinarie lo svolgimento di attività diverse da quella sanitaria, siano esse commerciali, artigianali o di allevamento, fatta eccezione per l’attività di toelettatura animale a condizione che:
a) l’attività sia svolta in locali adiacenti ma strutturalmente separati da quelli destinati all’attività sanitaria;
b) i locali adibiti all’attività di toelettatura siano dotati individualmente dei requisiti richiesti dall’articolo 5, comma 1;
c) sia adottata ogni misura idonea a garantire la permanenza delle condizioni necessarie al corretto e decoroso svolgimento della professione veterinaria.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.