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Legge regionale 6 marzo 2009, n. 7

Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 13 marzo 2009

CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Finalità
1. La Regione Toscana tutela il diritto dei cittadini ad una corretta e completa informazione sulle prestazioni rese dalle strutture di cura per animali e il diritto alla effettiva qualificazione delle strutture stesse in rapporto alla tipologia di appartenenza, perseguendo la promozione e la diffusione della cultura del rispetto per gli animali.
2. La Regione promuove, altresì, la semplificazione dei procedimenti amministrativi connessi all’esercizio delle attività di cura degli animali e stabilisce i criteri per la diversificazione del servizio offerto ai cittadini nell’ambito di tali attività.
Art. 2
- Oggetto ed ambito di applicazione
1. La presente legge si applica alle strutture veterinarie pubbliche e private aventi sede sul territorio regionale e destinate all’esercizio dell’attività libero professionale veterinaria. Essa disciplina:
a) le tipologie di struttura veterinaria ed i relativi requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi;
b) il procedimento amministrativo per l’apertura delle strutture veterinarie;
c) gli obblighi conseguenti all’apertura di strutture veterinarie finalizzati a garantire la trasparenza e la correttezza dell’informazione ai cittadini detentori di animali;
d) i criteri per lo svolgimento di attività accessorie a quelle di cura nell’ambito delle strutture veterinarie e per la coesistenza di tali attività;
e) i termini e le modalità per l’adeguamento ai requisiti minimi di cui alla lettera a) e per la verifica del loro mantenimento.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.