Menù di navigazione

Legge regionale 6 marzo 2009, n. 7

Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 13 marzo 2009

Art. 8
- Ospedale veterinario
1. L’ospedale veterinario possiede i seguenti requisiti minimi:
a) requisiti strutturali:
1) sala di attesa;
2) locale per gli adempimenti amministrativi;
3) locale per l’attività clinica;
4) locale per l’attività chirurgica;
5) locale per la diagnostica radiologica;
6) locale per il laboratorio di analisi interno;
7) locale per il pronto soccorso e la terapia intensiva;
8) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
9) locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
10) locale separato per il ricovero di animali con malattie trasmissibili;
11) servizi igienici;
12) locali ad uso personale.
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e nei locali operativi;
2) impianto idrico.
c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.
d) requisiti organizzativi
1) identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo del direttore sanitario;
2) affissione di orario, regolamento interno e modalità di accesso alla struttura;
3) presenza di almeno un medico veterinario e servizio di pronto soccorso nell’arco delle ventiquattro ore.
2. Qualora il laboratorio d’analisi interno operi anche per conto terzi, la struttura deve possedere i requisiti minimi prescritti per il laboratorio veterinario di analisi di cui all’articolo 9.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.