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Legge regionale 6 marzo 2009, n. 7

Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 13 marzo 2009

Art. 14
- Norma transitoria
1. La disciplina dei requisiti stabiliti dalla presente legge si applica in caso di realizzazione di nuove strutture veterinarie e di ampliamento o di trasformazione di strutture già esistenti. Per ampliamento si intende un aumento della superficie pari ad almeno il 10 per cento della struttura esistente; per trasformazione si intende la variazione della tipologia della struttura già autorizzata, con o senza lavori sugli edifici o parti di essi.
2. Le aziende USL effettuano una verifica delle strutture veterinarie già autorizzate entro il termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge. Qualora risulti necessario, l’azienda USL assegna alla struttura un termine di adeguamento ai requisiti stabiliti dalla presente legge non superiore a due anni dalla data della verifica.
3. La verifica della permanenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge viene comunque effettuata con periodicità almeno quinquennale.
4. I procedimenti amministrativi di cui agli articoli 12 e 13, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi sulla base della deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2005, n. 625 (Linee guida relative ai requisiti minimi delle strutture veterinarie pubbliche e private).

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.