Legge regionale 6 marzo 2009, n. 7
Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private.
Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 13 marzo 2009
Art. 10
- Strutture veterinarie mobili
1. Sono ammesse strutture veterinarie mobili, per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali delle aziende unità sanitarie locali (USL) e per il soccorso di animali feriti o in gravi condizioni; tali strutture sono utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad una o più strutture veterinarie.
2. Le strutture mobili devono avere superfici facilmente lavabili e disinfettabili prive di sporgenze o altri fattori di rischio, aerazione e luminosità adeguate, nonché dotazioni sufficienti per l’attività prevista.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.