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Legge regionale 6 marzo 2009, n. 7

Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 13 marzo 2009

Art. 10
- Strutture veterinarie mobili
1. Sono ammesse strutture veterinarie mobili, per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali delle aziende unità sanitarie locali (USL) e per il soccorso di animali feriti o in gravi condizioni; tali strutture sono utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad una o più strutture veterinarie.
2. Le strutture mobili devono avere superfici facilmente lavabili e disinfettabili prive di sporgenze o altri fattori di rischio, aerazione e luminosità adeguate, nonché dotazioni sufficienti per l’attività prevista.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.