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Legge regionale 6 marzo 2009, n. 7

Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 13 marzo 2009

Art. 1
- Finalità
1. La Regione Toscana tutela il diritto dei cittadini ad una corretta e completa informazione sulle prestazioni rese dalle strutture di cura per animali e il diritto alla effettiva qualificazione delle strutture stesse in rapporto alla tipologia di appartenenza, perseguendo la promozione e la diffusione della cultura del rispetto per gli animali.
2. La Regione promuove, altresì, la semplificazione dei procedimenti amministrativi connessi all’esercizio delle attività di cura degli animali e stabilisce i criteri per la diversificazione del servizio offerto ai cittadini nell’ambito di tali attività.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.