Menù di navigazione

Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4

Spese di rappresentanza del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 11 febbraio 2009



PREAMBOLO



Visti gli articoli 117, quarto comma, e 121 della Costituzione;


Visti gli articoli 11 e 13 dello Statuto regionale;


Vista la legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario);


Vista la legge regionale 5 aprile 2004, n. 20 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Consiglio regionale);


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Visto l’articolo 16 del regolamento interno del Consiglio regionale 20 luglio 2004, n. 5 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità);


Visti gli articoli da 23 a 27 del Testo unico delle disposizioni procedimentali ed organizzative del Consiglio di competenza dell’Ufficio di presidenza, approvato con deliberazione 25 luglio 2006, n. 59;


considerato quanto segue:


1. che la richiamata legge regionale 4/2008 in materia di autonomia dell’Assemblea legislativa regionale definisce le relazioni istituzionali proprie della stessa Assemblea legislativa;


2. che alla luce di detta legge appare opportuno ridefinire più esattamente le tipologie e le relative modalità di esercizio delle spese di rappresentanza da parte del Consiglio, modificando a tal fine la normativa di cui alla legge regionale 20/2004;


3. che tale modifica è opportuna anche al fine di una migliore definizione delle competenze dei soggetti istituzionali che esercitano le funzioni di rappresentanza del Consiglio, nonché per una più puntuale imputazione delle spese;


4. che conseguentemente alla presente legge devono essere modificate, con separati ed idonei atti normativi, le disposizioni del reg. int. c.r. 5/2004 e della del. u.p. 59/2006 sopra richiamate.




Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 88.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 88.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 89.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 89.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.