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Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4

Spese di rappresentanza del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 11 febbraio 2009

Art. 5
- Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 2009, con lo stanziamento di spesa previsto dal capitolo 200 del bilancio di previsione del Consiglio e per gli anni successivi con l’apposito stanziamento previsto nel bilancio del Consiglio.
2. Nell’ambito del capitolo sono individuati articoli corrispondenti alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 1.
3. Il segretario generale informa periodicamente l’Ufficio di presidenza sull’andamento dell’utilizzo dello stanziamento.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 88.

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Comma aggiunto con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 88.

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Parole soppresse con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 89.

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Parola così sostituita l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 89.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.