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Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4

Spese di rappresentanza del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 11 febbraio 2009

Art. 4
- Partecipazione a comitati
1. Il Consiglio, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza, può partecipare, tramite il Presidente del Consiglio o altro consigliere individuato dall’Ufficio di presidenza, a comitati d'onore destinati a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni sociali, culturali, economiche e sportive di rilievo regionale promosse da soggetti pubblici o da soggetti privati rappresentativi della società toscana.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 88.

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Comma aggiunto con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 88.

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Parole soppresse con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 89.

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Parola così sostituita l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 89.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.