Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4
Spese di rappresentanza del Consiglio regionale.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 11 febbraio 2009
Art. 3
- Modalità di effettuazione delle spese di rappresentanza
1. Per le spese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), l'Ufficio di presidenza, con deliberazione, stabilisce la dotazione annua di ciascuno dei titolari della funzione.
2. Le spese di cui al comma 1, nei limiti delle rispettive dotazioni ivi previste, sono effettuate direttamente da ciascun titolare della funzione e ad esso rimborsate, a seguito di autocertificazione con le modalità definite con deliberazione dell’Ufficio di presidenza.
3. Le (3) spese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), sono programmate periodicamente e disposte con deliberazione dell’Ufficio di presidenza e sono attuate con decreto del dirigente competente.
4. In caso di urgenza o in connessione ad esigenze non precedentemente programmate e disposte dall’Ufficio di presidenza, le spese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), possono essere effettuate direttamente dal Presidente o da altro consigliere delegato a rappresentarlo, con le modalità esecutive del comma 2.
5. Le spese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), sono disposte con deliberazione dell’Ufficio di presidenza, fatta eccezione per quelle di importo non superiore (4) a 500,00 euro che possono essere disposte direttamente dal Presidente, e sono attuate con decreto del dirigente competente.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.