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Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4

Spese di rappresentanza del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 11 febbraio 2009

Art. 2
- Soggetti titolari della funzione di rappresentanza
1. Titolare della funzione di rappresentanza è il Presidente del Consiglio.
2. Le attività di rappresentanza possono essere esercitate in via ordinaria anche da:
a) i componenti dell' Ufficio di presidenza;
b) i presidenti delle commissioni consiliari;
c) i presidenti o i titolari monocratici degli organismi autonomi istituiti con legge regionale presso il Consiglio, limitatamente alle attività di cui articolo 1, comma 1, lettera a).
3. Le attività di rappresentanza possono essere delegate dal Presidente anche a singoli consiglieri designati a rappresentarlo in pubbliche manifestazioni, ove non siano disponibili componenti dell'Ufficio di presidenza.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 88.

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Comma aggiunto con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 88.

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Parole soppresse con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 89.

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Parola così sostituita l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 89.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.