Menù di navigazione

Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3

Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 16 gennaio 2009

CAPO IV
- Trattamento economico di missione e autovetture di servizio (60)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 15.

Art. 28
- Trattamento di missione nel territorio regionale (61)

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 16.

Abrogato.
Art. 29
- Autovetture e rimborsi per attività istituzionali delle commissioni (61)

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 16.

Abrogato.
Art. 30
- Trattenuta per utilizzo di autovettura di servizio (61)

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 16.

Abrogato.
Art. 31
- Trattamento di missione al di fuori del territorio regionale
1. Ai soggetti di cui all’articolo 1 che si recano fuori del territorio regionale per ragioni del loro ufficio spetta (18)

Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60, art. 4.

il rimborso delle spese nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge.
2. La missione è preventivamente autorizzata dal presidente del Consiglio per i consiglieri e, limitatamente alle missioni all’estero, (1)

Parole aggiunte con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 37.

dal presidente della Giunta per i componenti della Giunta.
3. Il giorno, l’ora di inizio ed il termine della missione e le altre indicazioni di spesa relative alla missione stessa devono risultare da dichiarazione sottoscritta dall’interessato, resa attraverso il modulo predisposto dalla struttura regionale competente.
3 bis. Le missioni nel territorio regionale sono autorizzate di diritto in funzione dell’espletamento del mandato e non danno luogo ad alcun rimborso delle spese. (62)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 17.

Art. 32
Abrogato.
Art. 33
Abrogato.
Art. 34
Abrogato.
Art. 35
1. Ai soggetti di cui all’articolo 1, che si recano in missione fuori dal territorio regionale spetta:
a) il rimborso delle spese di trasporto su mezzi pubblici o aereo, ove espressamente autorizzato, dietro presentazione dei relativi biglietti di viaggio;
b) il rimborso del vagone letto o cuccetta;
c) per i viaggi effettuati con automezzo proprio, un rimborso pari a un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro, calcolato con le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza;
d) il rimborso della spesa sostenuta per pedaggio autostradale, dietro presentazione del relativo scontrino;
e) il rimborso delle spese di taxi nell’ambito della località di missione, motivate da specifiche esigenze di servizio, dietro presentazione della relativa ricevuta;
f) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio in albergo non di lusso, dietro presentazione delle relative ricevute.
Art. 36
- Spese di rappresentanza
1. Ai soggetti di cui all’articolo 1 che si rechino in missione in rappresentanza della Regione è dovuto il rimborso delle spese sostenute per motivi di rappresentanza o in ragione della carica ricoperta, dietro presentazione di idonea documentazione o, in mancanza, di dichiarazione sostitutiva dell’interessato.
Art. 37
- Anticipo della missione
1. I soggetti di cui all’articolo 1, autorizzati a recarsi in missione, possono chiedere l’anticipazione delle presumibili spese. (22)

Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60, art. 7.

2. Il rimborso delle spese spettanti è conguagliato al termine della missione. (23)

Comma così sostituito con l.r. 16 novembre 2011, n. 60, art. 7.

Art. 37 bis
1. Le autovetture di servizio con autista possono essere assegnate in uso esclusivo al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, limitatamente al periodo di durata dell’incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro.
2. La Giunta regionale definisce con deliberazione le modalità unitarie di gestione secondo criteri di economicità del proprio parco autovetture, comprese quelle in uso agli assessori, ed al Sottosegretario alla presidenza della Giunta (121)

Parole inserite con l.r. 28 marzo 2023, n. 15, art. 4.

al fine di assicurare la massima razionalizzazione della spesa,
3. Le autovetture di servizio con autista possono essere attribuite in uso non esclusivo:
a) ai consiglieri;
b) alle autorità monocratiche di tutela e di garanzia ed ai presidenti degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale.
4. L’uso delle autovetture di cui al comma 3 è concesso, limitatamente al periodo di durata dell’incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, nei casi di effettiva necessità legati ad inderogabili ragioni di servizio; sono utilizzati in alternativa i mezzi di trasporto pubblico quando, in relazione al percorso ed alle esigenze di servizio, gli stessi garantiscano risparmi per l’ amministrazione regionale ed uguale efficacia.
5. Le disposizioni del presente articolo non possono in alcun caso comportare il superamento del limite complessivo di spesa per tutte le autovetture di servizio stabilito dalla normativa nazionale.
Art. 38
- Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge si fa fronte, per l’esercizio 2008, con gli stanziamenti previsti dal capitolo 100 del bilancio del Consiglio regionale. Per gli esercizi successivi si provvede mediante i corrispondenti capitoli del bilancio del Consiglio regionale.
Art. 39
- Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:
1) 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali);
2) 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l’assicurazione infortuni e l’indennità di fine mandato ai Consiglieri della Regione Toscana);
3) 30 giugno 1986, n. 31 (Modifica alla legge regionale 48/1983 contenente: norme sulla previdenza, l’assicurazione infortuni e l’indennità di fine mandato ai Consiglieri della Regione Toscana);
4) 4 agosto 1986, n. 37 (Trattamento economico di missione dei Consiglieri regionali);
5) 16 novembre 1987, n. 55 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 giugno 1983 , n. 48 concernente norme sulla previdenza l’assicurazione infortuni e l’indennità di fine mandato ai Consiglieri della Regione Toscana);
6) 8 febbraio 1994, n. 20 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 13 giugno 1983, nn. 47 e 48);
7) 29 marzo 1994, n. 27 (Ulteriore integrazione alle leggi regionali 13 giugno 1983, nn. 47 e 48);
8) 27 febbraio 1995, n. 22 (Nuove modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 13 giugno 1983, nn. 47 e 48);
9) 28 marzo 2000, n. 46 (Legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 “Norme sulla previdenza, l’assicurazione infortuni e l’indennità di fine mandato dei Consiglieri della Regione Toscana”. Modifiche);
10) 11 luglio 2000, n. 59 (Indennità e rimborso spese ai Consiglieri regionali: modificazioni);
11) 16 agosto 2001, n. 37 (Legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 “Indennità e rimborso spese ai Consiglieri regionali” e legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 “Trattamento economico di missione dei Consiglieri regionali”. Modifiche);
12) 31 ottobre 2001, n. 52 (Modifiche alle leggi regionali 13 giugno 1983, n. 47 “Indennità e rimborso spese ai Consiglieri regionali” e successive modificazioni, e 13 giugno 1983, n. 48 “Norme sulla previdenza, l’assicurazione infortuni, e l’indennità di fine mandato ai Consiglieri della Regione Toscana” e successive modificazioni);
13) 18 febbraio 2002, n. 6 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 “Trattamento economico di missione dei Consiglieri regionali”);
14) 8 marzo 2004, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 “Trattamento economico di missione dei Consiglieri regionali”. Modifiche);
15) 3 agosto 2004, n. 45 (Modifica della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 “Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana”);
16) 28 luglio 2006, n. 36 (Ambito di applicazione nell’ordinamento regionale dell’Sito esternoarticolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Legge finanziaria per il 2006”).
2. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 38 (Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale), sono soppresse le parole: “nonché la normativa in materia di indennità, rimborsi spese, trattamenti di missione, aspettative, assicurazioni e previdenza prevista per i componenti della Giunta che ricoprono la carica di Consigliere regionale”.
2 bis. Alla data di entrata in vigore dell’articolo 10 bis è abrogato l’articolo 154 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012). (65)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 20.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 84.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 86.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 87.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero abrogato con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 152.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Le disposizioni degli articoli da 11 a 23 cessano di avere applicazione con l'inizio della X legislatura regionale. Si veda in proposito l'articolo 10 bis, comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera soppressa con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 71.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 72.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 72.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 73, ed ora così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 74.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 76.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 13 febbraio 2015, n. 14 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 23 ottobre 2015, n. 69 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 23 ottobre 2015, n. 69 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78 , art. 14 , ed ora così sostituite con l.r. 20 luglio 2018, n. 37 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo sostituito con l.r. 10 novembre 2020, n. 92 , art. 1 , ed ora così sostituito con l.r. 28 marzo 2023, n, 15, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2020, n. 92 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 marzo 2023, n. 15, art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.