Menù di navigazione

Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3

Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 16 gennaio 2009

Art. 37 bis
1. Le autovetture di servizio con autista possono essere assegnate in uso esclusivo al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, limitatamente al periodo di durata dell’incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro.
2. La Giunta regionale definisce con deliberazione le modalità unitarie di gestione secondo criteri di economicità del proprio parco autovetture, comprese quelle in uso agli assessori, ed al Sottosegretario alla presidenza della Giunta (121)

Parole inserite con l.r. 28 marzo 2023, n. 15, art. 4.

al fine di assicurare la massima razionalizzazione della spesa,
3. Le autovetture di servizio con autista possono essere attribuite in uso non esclusivo:
a) ai consiglieri;
b) alle autorità monocratiche di tutela e di garanzia ed ai presidenti degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale.
4. L’uso delle autovetture di cui al comma 3 è concesso, limitatamente al periodo di durata dell’incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, nei casi di effettiva necessità legati ad inderogabili ragioni di servizio; sono utilizzati in alternativa i mezzi di trasporto pubblico quando, in relazione al percorso ed alle esigenze di servizio, gli stessi garantiscano risparmi per l’ amministrazione regionale ed uguale efficacia.
5. Le disposizioni del presente articolo non possono in alcun caso comportare il superamento del limite complessivo di spesa per tutte le autovetture di servizio stabilito dalla normativa nazionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 84.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 86.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 87.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero abrogato con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 152.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Le disposizioni degli articoli da 11 a 23 cessano di avere applicazione con l'inizio della X legislatura regionale. Si veda in proposito l'articolo 10 bis, comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera soppressa con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 71.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 72.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 72.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 73, ed ora così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 74.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 76.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 13 febbraio 2015, n. 14 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 23 ottobre 2015, n. 69 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 23 ottobre 2015, n. 69 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78 , art. 14 , ed ora così sostituite con l.r. 20 luglio 2018, n. 37 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo sostituito con l.r. 10 novembre 2020, n. 92 , art. 1 , ed ora così sostituito con l.r. 28 marzo 2023, n, 15, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2020, n. 92 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 marzo 2023, n. 15, art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.