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Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3

Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 16 gennaio 2009

CAPO II bis
- Rideterminazione dei vitalizi regionali. Nuove disposizioni della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) (95)

Capo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 1.

Art. 10 quater
1. In attuazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica di cui all’articolo 1, commi 965, 966 e 967, Sito esternodella legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), il presente capo disciplina secondo il metodo di calcolo contributivo gli assegni vitalizi diretti, indiretti e quelli ripristinati per effetto dell’abrogazione del divieto di cumulo, di seguito denominati assegni vitalizi, in conformità ai criteri ed ai parametri stabiliti dall’intesa sancita il 3 aprile 2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131 , di seguito denominata Intesa, e del documento di indirizzo deliberato il 3 aprile 2019 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in attuazione del punto 2 dell’Intesa.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) ai consiglieri regionali, al Presidente della Regione e agli assessori, che abbiano maturato il diritto all’assegno vitalizio prima dell’inizio della decima legislatura, nonché agli aventi diritto, secondo la normativa regionale, alla quota di reversibilità;
b) a coloro che hanno ricoperto la carica di consigliere fino alla nona legislatura e che alla data di entrata in vigore del presente capo non hanno ancora maturato il requisito anagrafico previsto per il conseguimento del diritto all’erogazione dell’assegno vitalizio;
c) agli aventi diritto per i quali, alla data di entrata in vigore del presente capo, l’assegno vitalizio, diretto e o indiretto, risulta sospeso ai sensi dell’articolo 17;
d) a coloro nei cui confronti il vitalizio è ripristinato per effetto dell’eliminazione del divieto di cumulo, già previsto dall’articolo 23 bis, abrogato dall’articolo 10 undecies.
3. Per i vitalizi ripristinati a seguito dell’abrogazione del divieto di cumulo si applica l’articolo 10 undecies.
Art. 10 quinquies
1. A decorrere dal 1° giugno 2019 gli importi degli assegni vitalizi diretti ed indiretti maturati sulla base della normativa regionale alla stessa data sono rideterminati secondo il metodo di calcolo contributivo.
2. L’importo del vitalizio regionale diretto e indiretto, rideterminato con il sistema di calcolo contributivo, non può comunque superare l’importo del vitalizio spettante alla stessa data con il previgente metodo retributivo.
Art. 10sexies
1. La base imponibile contributiva è determinata secondo quanto riportato nell’allegato A, sulla base dell’indennità di carica lorda stabilita dalla normativa regionale vigente per ogni periodo di riferimento considerato utile ai fini dell’applicazione dell’aliquota contributiva a carico del consigliere, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 3, comma 1, e 4, comma 2, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità.
2. La base imponibile determinata ai sensi del comma 1 è incrementata nella misura di cui all’Sito esternoarticolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).
Art. 10 septies
Quota contributiva a carico del soggetto e della Regione (99)

Articolo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 5.

1. La quota di contribuzione a carico del consigliere è pari all’aliquota percentuale della base imponibile prevista dalla legislazione regionale vigente durante l’espletamento del mandato, ivi compresi i contributi volontari di cui all’articolo 15 e quelli di cui all’articolo 18, commi 5 e 6. La quota di contribuzione a carico della Regione Toscana è pari a 2,75 volte quella versata dal consigliere .
2. Nei periodi in cui la legislazione regionale ha stabilito in modo indistinto la percentuale di contribuzione relativa alla maturazione dell’assegno vitalizio e dell’indennità di fine mandato, ai fini del ricalcolo con il metodo contributivo si considera l’aliquota relativa all’ultimo periodo in cui è identificata la quota di contribuzione finalizzata al solo vitalizio.
3. I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi di calendario solare.
Art. 10 octies
Montante contributivo individuale e coefficiente di trasformazione (100)

Articolo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 6.

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva la somma delle aliquote a carico del consigliere e della Regione Toscana come determinate ai sensi dell’articolo 10 septies. L’ammontare così ottenuto si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all’assegno vitalizio.
2. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l’assegno vitalizio è erogato successivamente all’ultimo versamento, è calcolato un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati.
3. Nel caso in cui, dopo la data di erogazione dell’assegno vitalizio, siano stati versati dal consigliere ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato, i contributi medesimi concorrono a formare un nuovo e distinto montante rivalutato di anno in anno fino all’anno precedente la percezione, che viene trasformato applicando i coefficienti di trasformazione corrispondenti all’età anagrafica del consigliere alla data di cessazione dell’ultimo mandato. L’importo complessivo spettante è quindi determinato dalla somma dei due trattamenti calcolati separatamente.
4. La rideterminazione del vitalizio secondo il metodo contributivo è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione di cui all’allegato B con riferimento all’età anagrafica del consigliere alla data di decorrenza dell’assegno vitalizio.
5. Per età anagrafiche di percezione del trattamento inferiori a quarantacinque anni sono applicati i coefficienti relativi ai quarantacinque anni di età. Per età anagrafiche superiori a settantasette anni sono applicati i coefficienti relativi a settantasette anni di età. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti al 1976 o successivi al 2018 si applicano rispettivamente i coefficienti del primo e dell’ultimo periodo disponibile.
6. L’importo del vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4 è rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) fino alla data di applicazione della rideterminazione.
7. L’assegno vitalizio diretto spettante si ottiene dividendo per dodici l’importo annuo rivalutato. Nel caso del vitalizio indiretto, all’importo mensile rideterminato si applica la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il vitalizio è rivalutato annualmente con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. La variazione relativa all’anno immediatamente successivo a quello della prima decorrenza del vitalizio è effettuata in dodicesimi, sulla base dei mesi di effettiva percezione.
8 bis. Per le annualità 2023, 2024 e 2025, la rivalutazione sulla base dell’indice dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di variazione dei prezzi al consumo di cui al comma 8, calcolata in virtù della variazione rispetto all’indice relativo al corrispondente mese dell’anno precedente, è riconosciuta rispetto alla rilevazione ISTAT eventualmente superiore nella seguente misura massima:
a) del 3 per cento per i vitalizi di importo complessivo fino ad euro 1.500 mensili;
b) del 2 per cento per i vitalizi di importo complessivamente superiore ad euro 1.500, fino ad euro 3.000 mensili;
c) dell’1 per cento per i vitalizi di importo complessivamente superiore ad euro 3.000. (119)

Comma aggiunto con l.r. 14 dicembre 2022, n. 43, art. 1.

Art. 10 novies
Misura massima dell’assegno vitalizio rideterminato (101)

Articolo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 7.

1. Dall’entrata in vigore del presente capo la misura dell’assegno vitalizio antecedente alla rideterminazione con il metodo di calcolo contributivo di cui agli articoli 18 e 27 costituisce l’importo massimo erogabile a seguito della rideterminazione e termine di paragone per la determinazione delle clausole di salvaguardia di cui all’articolo 10 decies.
2. I commi 1, 3 bis, 4, 5 e 6 dell’articolo 18 e il comma 4 dell’articolo 27 sono abrogati.
3. I commi 5 e 6 dell’articolo 18 continuano ad essere applicati ai fini del comma 1 e dell’articolo 10 septies.
Art. 10 decies
Clausola di salvaguardia per l’assegno vitalizio diretto ed indiretto (102)

Articolo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 8.

1. L’assegno vitalizio diretto ed indiretto ricalcolato con il sistema di calcolo contributivo non può subire una riduzione superiore a quella risultante applicando all’assegno vitalizio spettante in base alle norme vigenti alla data del 31 maggio 2019 le aliquote base progressive per scaglioni di importi stabilite nell’allegato C con i rispettivi moltiplicatori ivi individuati in base alla differenza espressa in termini percentuali tra l’assegno vitalizio precedentemente in godimento e quello ricalcolato con il metodo contributivo.
2. In ogni caso per effetto della rideterminazione del vitalizio diretto ed indiretto con il sistema di calcolo contributivo e con l’applicazione della clausola di cui al comma 1, a ciascun avente diritto deve essere garantito un importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo Inps, salvo che l’assegno diretto o indiretto spettante in base alle norme vigenti alla data del 31 maggio 2019 non sia già inferiore a tale soglia.
3. A coloro che beneficiano di un altro trattamento economico derivante dalla avere svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica Italiana, di consigliere o di assessore di altra regione, sia esso qualificato vitalizio, trattamento previdenziale o con qualsiasi altro nomen juris, non si applicano le clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2, ma è riconosciuto il solo importo derivante dal mero ricalcolo del vitalizio con il metodo contributivo.
4. Quanto previsto dai commi 1 e 2 non si applica nel caso in cui il soggetto eserciti la facoltà di cui all’articolo 11, comma 3, sino al raggiungimento dell’età di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 11.
Art. 10 undecies
Abrogazione del divieto di cumulo dal 1° giugno 2019 (103)

Articolo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 9.

1. Dal 1° giugno 2019 l’articolo 23 bis è abrogato.
2. Dal 1° giugno 2019 ai soggetti nei confronti dei quali viene meno il divieto di cumulo per effetto del comma 1, viene riconosciuto il vitalizio regionale come rideterminato con il sistema di calcolo contributivo previsto dagli articoli 10 sexies, 10 septies, 10 octies e 10 novies.
3. Ai vitalizi così rideterminati ai sensi del comma 2 non si applicano le clausole di salvaguardia di cui all’articolo 10 decies, commi 1 e 2, ma viene riconosciuto il solo importo derivante dal mero ricalcolo del vitalizio con il metodo contributivo.
Art. 10 duodecies
1. Nella l.r. 3/2009 è inserito l’allegato A (Base imponibile contributiva), l’allegato B (Montante contributivo individuale e coefficiente di trasformazione), l’allegato C (Clausola di salvaguardia per l’assegno vitalizio diretto ed indiretto).

Note del Redattore:

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Parole aggiunte con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 37.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 , art. 4.

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Note soppresse.

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Parole inserite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 83.

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Rubrica così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 84.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 85.

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Parole inserite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 86.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 87.

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Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 1.

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Numero abrogato con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 5.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 7.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 152.

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Note soppresse.

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Le disposizioni degli articoli da 11 a 23 cessano di avere applicazione con l'inizio della X legislatura regionale. Si veda in proposito l'articolo 10 bis, comma 1.

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Note soppresse.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 1.

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Numero così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 5.

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Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 5.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

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Lettera soppressa con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

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Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 12.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 13.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 13.

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Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 14.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 15.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 16.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 19.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 12.

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Rubrica inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 14.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 15.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 16.

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Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 71.

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Rubrica così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 72.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 72.

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Lettera prima sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 73, ed ora così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 37.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 74.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 75.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 13 febbraio 2015, n. 14 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 23 ottobre 2015, n. 69 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 23 ottobre 2015, n. 69 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 4.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 6.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 18.

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Comma abrogato con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 18 .

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Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78 , art. 14 , ed ora così sostituite con l.r. 20 luglio 2018, n. 37 , art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 15.

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Rubrica così sostituita con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 17.

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Articolo sostituito con l.r. 10 novembre 2020, n. 92 , art. 1 , ed ora così sostituito con l.r. 28 marzo 2023, n, 15, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2020, n. 92 , art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 marzo 2023, n. 15, art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.