Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3
Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima,
del 16 gennaio 2009
Art. 39
- Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:
1) 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali);
2) 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l’assicurazione infortuni e l’indennità di fine mandato ai Consiglieri della Regione Toscana);
3) 30 giugno 1986, n. 31 (Modifica alla
legge regionale 48/1983 contenente: norme sulla previdenza, l’assicurazione infortuni e l’indennità di fine mandato ai Consiglieri della Regione Toscana);
4) 4 agosto 1986, n. 37 (Trattamento economico di missione dei Consiglieri regionali);
5) 16 novembre 1987, n. 55 (Modifiche e integrazioni alla
legge regionale 13 giugno 1983 , n. 48 concernente norme sulla previdenza l’assicurazione infortuni e l’indennità di fine mandato ai Consiglieri della Regione Toscana);
6) 8 febbraio 1994, n. 20 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 13 giugno 1983, nn. 47 e 48);
7) 29 marzo 1994, n. 27 (Ulteriore integrazione alle leggi regionali 13 giugno 1983, nn. 47 e 48);
8) 27 febbraio 1995, n. 22 (Nuove modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 13 giugno 1983, nn. 47 e 48);
9) 28 marzo 2000, n. 46 (
Legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 “Norme sulla previdenza, l’assicurazione infortuni e l’indennità di fine mandato dei Consiglieri della Regione Toscana”. Modifiche);
10) 11 luglio 2000, n. 59 (Indennità e rimborso spese ai Consiglieri regionali: modificazioni);
12) 31 ottobre 2001, n. 52 (Modifiche alle leggi regionali 13 giugno 1983, n. 47 “Indennità e rimborso spese ai Consiglieri regionali” e successive modificazioni, e 13 giugno 1983, n. 48 “Norme sulla previdenza, l’assicurazione infortuni, e l’indennità di fine mandato ai Consiglieri della Regione Toscana” e successive modificazioni);
15) 3 agosto 2004, n. 45 (Modifica della
legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 “Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana”);
2. Al
comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 38 (Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale), sono soppresse le parole: “nonché la normativa in materia di indennità, rimborsi spese, trattamenti di missione, aspettative, assicurazioni e previdenza prevista per i componenti della Giunta che ricoprono la carica di Consigliere regionale”.