CAPO II
- Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale
SEZIONE I
- Struttura operativa della Giunta regionale
Art. 3
1. La struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in:
a) Direzione generale della Giunta regionale;
b) direzioni e Avvocatura regionale;
c) settori e posizioni dirigenziali individuali.
2. L'Avvocatura regionale di cui alla l.r. 63/2005 è collocata in posizione di autonomia rispetto alla Direzione generale della Giunta regionale e alle direzioni, alle quali è equiparata. 3. La Direzione generale, le direzioni e l'Avvocatura regionale sono le strutture di vertice dell'amministrazione a supporto degli organi di governo della Regione.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta del Direttore generale, istituisce e definisce le competenze delle direzioni.
Art. 4
1. La Direzione generale della Giunta regionale è gerarchicamente sovraordinata alle direzioni e ne assicura l'esercizio organico e coordinato delle funzioni. In particolare ad essa spetta:
a) la direzione, la vigilanza e il controllo sullo svolgimento delle funzioni trasversali di supporto al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi definiti dagli organi di governo e le risorse da assegnare per il relativo raggiungimento;
b) il coordinamento delle attività per l'attuazione delle politiche di settore al fine di garantire il raggiungimento delle priorità definite dagli organi di governo, per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali e la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può definire con proprio decreto ulteriori competenze della Direzione Generale con riferimento a funzioni di particolare rilievo istituzionale.
Art. 4 bis
1. Alla Direzione generale della Giunta regionale è preposto il Direttore generale.
2. Il Direttore generale assicura la rispondenza complessiva dell’attività della struttura organizzativa della Regione e degli enti e organismi dipendenti agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale, il costante raccordo con gli indirizzi impartiti dagli organi di direzione politica e la coerenza generale dei profili organizzativi, finanziari e giuridici dell’azione regionale.
3. In particolare il Direttore generale:
a) svolge attività di supporto all'azione di indirizzo della Giunta per la formulazione degli obiettivi e delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
b) assicura la realizzazione dei piani, dei programmi e dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi generali fissati dalla Giunta;
c) propone alla Giunta gli atti concernenti l'istituzione delle direzioni, con l'indicazione delle materie di competenza;
d) assegna le risorse finanziarie, umane e strumentali alle strutture di vertice dell'amministrazione sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale;
e) impartisce direttive, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale, per la definizione dei programmi gestionali annuali delle direzioni e per la relativa attuazione;
f) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1, lettera a), ed esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia, dandone comunicazione ai componenti della Giunta regionale;
g bis) definisce con proprio atto, nei casi di cui all’articolo 4 ter, comma 2 bis, le modalità di raccordo fra la direzione nell’ambito della quale è costituito il settore e la direzione generale della Giunta regionale o la direzione che se ne avvale, con particolare riferimento all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettere h), i) e j); (166) Lettera inserita con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 1.
h) presiede il Comitato di direzione, di cui all'articolo 5;
i) gestisce i rapporti con gli enti e gli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale, con gli enti locali, con gli organi ed organismi dello Stato e con gli altri enti a carattere nazionale, con gli organi ed organismi comunitari e internazionali;
k) esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei responsabili delle strutture di cui all’articolo 40 e trasmette all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza;
l) adotta i provvedimenti organizzativi attuativi dei passaggi di competenze tra direzioni stabiliti dalla Giunta regionale in corso di legislatura;
m) esercita i poteri ed i compiti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, in attuazione di quanto previsto all'articolo 4, comma 2;
n) svolge ogni altra funzione attribuitagli da leggi e regolamenti regionali.
4. Il Direttore generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un direttore o da un dirigente a tempo indeterminato da lui designato.
Art. 4 ter
1. Le direzioni sono istituite per:
a) lo svolgimento delle funzioni trasversali di supporto all'azione dell'intera struttura organizzativa;
2. A ciascuna direzione è preposto un direttore.
2 bis. Ove previsto nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, o nella deliberazione di cui all’articolo 3, comma 4, la Direzione generale della Giunta regionale o le direzioni esercitano le proprie competenze anche avvalendosi di settori istituiti nell’ambito di altra direzione, dalla quale dipendono funzionalmente. (169) Comma inserito con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 2.
3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere determinati i criteri per la differenziazione delle direzioni sulla base della complessità delle funzioni svolte.
Art. 5
1. Il Comitato di direzione è composto dal Direttore generale, dai direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1, lettere b) e b bis) (170) Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 3.
, e dall’Avvocato generale. I direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1, lettera a), partecipano alle sedute del Comitato nelle ipotesi di trattazione di argomenti di rispettiva competenza. 2. Il Comitato è convocato e presieduto dal Direttore generale.
3. Il Comitato esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di legge, sui regolamenti, sugli atti di programmazione generale, sui programmi settoriali di indirizzo e sugli atti di organizzazione di competenza della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le competenze e le modalità di funzionamento del Comitato.
5. Alle riunioni del Comitato partecipa il Segretario generale del Consiglio regionale in caso di trattazione di argomenti di interesse comune alla Giunta e al Consiglio.
Art. 6
1. I settori sono le strutture a responsabilità dirigenziale costituite all'interno delle strutture di vertice dell'amministrazione.
2. I settori sono le strutture dirigenziali costituite per lo svolgimento di un insieme di competenze e di attività, in relazione ai servizi erogati, ai processi gestiti o allo svolgimento di attività professionali specialistiche.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri per l’individuazione della complessità dei settori e per la differenziazione dei medesimi.
4. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative e gestionali connesse all’espletamento dell’attività di commissario ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), possono essere costituite strutture commissariali equiparate a settori. 5. Sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale possono essere costituite posizioni dirigenziali individuali per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico.
SEZIONE II
- Dirigenti regionali
Art. 7
1. Il direttore assicura l’unitarietà di azione della direzione e svolge le seguenti funzioni:
a) definisce il programma gestionale annuale della direzione, secondo le direttive impartite dal Direttore generale, e ne cura l'attuazione assicurando l’integrazione con le altre direzioni;
b) assiste e supporta gli organi di direzione politica proponendo gli atti di competenza degli stessi predisposti dalle strutture interne alla direzione;
c) sovrintende all’attuazione dei programmi e delle direttive generali, definiti dagli organi di direzione politica, da parte dei settori;
d) adotta gli atti organizzativi generali in coerenza con le direttive impartite dal Direttore generale e presiede alle funzioni di carattere trasversale svolte dai settori;
e) assicura la coerenza complessiva dei rapporti tra la direzione e gli enti e organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale, secondo gli indirizzi forniti dal Direttore generale;
f) costituisce, modifica e sopprime i settori, previo parere del Direttore Generale, reso sulla base di un’istruttoria della direzione competente in materia di organizzazione;
g) nomina e revoca i responsabili dei settori, individua le posizioni dirigenziali individuali e assegna i relativi incarichi, tenendo anche conto del principio cautelare della rotazione nell'affidamento di incarichi riferiti alle aree di rischio, come individuate dal piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato ai sensi della normativa vigente, fermo restando la salvaguardia dell'esigenza della continuità dell'azione amministrativa alla luce della specificità professionale e dell'eventuale infungibilità della posizione rivestita;
h) assegna ai settori gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie, nell’ambito delle quali può riservarsi specifiche risorse finanziarie funzionali a obiettivi di carattere strategico, nonché quelle relative alle spese generali della direzione;
i) dirige, coordina e controlla l’attività dei settori e assume nei confronti dei dirigenti responsabili poteri sostitutivi in caso di inerzia, anche ai sensi dell’articolo 2, comma 9 bis e seguenti,
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); j) esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei responsabili dei settori, dei dirigenti responsabili di posizione individuale e del personale non dirigenziale a suo diretto riferimento;
k) individua, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 bis, lettera d), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), i dipendenti regionali all’interno di commissioni, comitati e organismi comunque denominati che esercitano funzioni di natura tecnica, in cui si esprimono le competenze specialistiche della struttura di appartenenza; (190) Lettera così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 1.
2. Il direttore promuove l’azione disciplinare, irroga le sanzioni di sua competenza nei confronti del personale non dirigenziale posto a suo diretto riferimento e del personale dirigenziale assegnato alla direzione e trasmette all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza.
4. All’ Avvocato generale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i compiti e le attribuzioni del direttore.
Art. 7 bis
2. Il datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dall’
articolo 17 del d.lgs. 81/2008 , esercita le proprie funzioni tramite delega ai dirigenti in relazione all’ubicazione delle sedi o alle attribuzioni di ciascuna articolazione in ordine alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La delega è rilasciata nel rispetto di quanto previsto dall’
articolo 16 del d.lgs 81/2008 . Art. 8
Abrogato.
Art. 9
a) predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica e li sottopone al direttore;
b) attua i programmi, cura le attività e adotta gli atti di competenza del settore, esercitando i connessi poteri di spesa e, ove previsto, di acquisizione delle entrate;
b bis) assicura, nei casi di cui all’articolo 4 ter, comma 2 bis, l’apporto del proprio settore al perseguimento degli obiettivi di competenza della Direzione generale della Giunta regionale o di altra direzione, secondo le modalità definite ai sensi dell’articolo 4 bis, comma 3, lettera g bis); (175) Lettera inserita con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 5.
c) dirige, organizza e controlla il settore, attuando le misure idonee a migliorarne la funzionalità, assegna gli obiettivi e, in relazione a questi, ripartisce le relative risorse;
d) adotta gli atti di gestione del personale assegnato al settore, promuove i procedimenti disciplinari provvedendo ad irrogare le sanzioni di sua competenza ed a trasmettere all’ufficio competente gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni disciplinari più gravi;
e) garantisce l’integrazione e il raccordo organizzativo di funzioni trasversali;
f) elabora il piano di lavoro del settore, ne verifica l’attuazione e procede alla valutazione del personale assegnato.
g) fermo restando quanto disposto dall’articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63, ha il potere di conciliare e transigere le controversie nelle materie di competenza nell’ambito delle procedure disciplinate dal
d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dal
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile) convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 novembre 2014, n. 162 . 2. Il responsabile di settore, in caso di assenza temporanea, è sostituito dal direttore oppure da altro dirigente designato dal direttore stesso. Il responsabile di settore assegnato alla direzione generale è sostituito da altro dirigente designato dal Direttore generale oppure dallo stesso Direttore generale. (192) Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 2.
Art. 9 bis
1. I dirigenti esercitano le competenze delegate dalla Giunta regionale in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti attribuiti ai medesimi e alla struttura di cui sono responsabili. Le medesime competenze sono delegate all'Avvocato generale, al Direttore generale e ai direttori per i trattamenti relativi alle attività ad essi riservate.
Art. 10
1. I responsabili di settore possono delegare a dipendenti inquadrati nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, che siano titolari di incarico di posizione organizzativa, alcune delle funzioni di cui all’articolo 9, nel rispetto dei principi di cui al comma 2 e dei criteri e modalità determinate con decreto del Direttore generale della Giunta regionale.
2. La delega è conferita con atto scritto motivato, per specifiche esigenze funzionali o di progetto, per un periodo di tempo non superiore a tre anni e, comunque, inferiore alla durata dell'incarico del delegante, e viene svolta sulla base di direttive impartite dallo stesso.
Art. 11
Abrogato.
Art. 12
- Accesso alla qualifica dirigenziale
1. I dirigenti della Giunta regionale appartengono ad un’unica qualifica.
2. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene esclusivamente a seguito di concorso, cui possono partecipare i soggetti, muniti di laurea magistrale, in possesso dei seguenti requisiti:
a) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale;
b) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell’
articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 ), che abbiano maturato almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione; c) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’
articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 , che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; 2 bis. Per le procedure concorsuali per l’accesso alla qualifica dirigenziale, fermo restando la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti destinati all’accesso dall’esterno, sui posti residui disponibili è riservata una quota non superiore al 30 per cento al personale regionale in servizio a tempo indeterminato, in possesso di laurea magistrale e che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale. (275) Comma aggiunto con l.r. 10 maggio 2022, n. 14, art. 1.
Art. 13
1. Gli incarichi di responsabile di settore e di posizione dirigenziale individuale, al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura organizzativa, e limitatamente ad un numero di posti non superiore al 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti (259) Parole soppresse con l.r. 13 luglio 2021, n. 22, art. 1.
della Giunta regionale, possono essere conferiti dal Direttore generale, su proposta del direttore della struttura di destinazione, con contratto di diritto privato a tempo determinato. 2. I dirigenti con contratto a tempo determinato vengono scelti, previa selezione pubblica, tra soggetti in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano conseguito una particolare capacità professionale, culturale o scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro di durata almeno quinquennale maturate in posizioni dirigenziali o nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal CCNL di riferimento in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. (276) Parole così sostituite con l.r. 10 maggio 2022, n. 14, art. 2.
4. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti della Regione Toscana, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.
Art. 14
2. Il Direttore generale e i direttori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. Il Direttore generale e i direttori possono essere scelti tra i dirigenti regionali in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni.
4. Il Direttore generale e i direttori possono altresì essere scelti tra soggetti esterni al ruolo dirigenziale regionale (182) Parole così sostituite con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 3.
, dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private. 4 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il Direttore generale e i direttori possono essere scelti anche tra soggetti che abbiano acquisito esperienze, di durata almeno quinquennale, nei settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o nei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. (277) Comma aggiunto con l.r. 10 maggio 2022, n. 14, art. 3.
6. Per i soggetti esterni al ruolo dirigenziale regionale (268) Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 18.
provenienti dal settore pubblico, l’incarico è conferito, nel rispetto del limite di cui all'articolo 13, comma 1, o dell'articolo 18 bis, comma 1, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza. Art. 15
2. L’incarico di Direttore generale e di direttore ha carattere di esclusività, è a tempo pieno ed è compatibile con le sole attività indicate all’articolo 32 e all’articolo 33 bis, comma 2. (193) Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 3. Le modifiche introdotte dall'art. 3 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64, sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.
Il trattamento economico del direttore generale e dei direttori, definito ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area dirigenza, Funzioni locali, è determinato (264) Parole così sostituite con l.r. 13 luglio 2021, n. 22, art. 3.
dalla Giunta regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti. (94) Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 17, comma 3.
3. La sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 con dirigenti regionali comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto è utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, nonché ai fini dell’anzianità di servizio.
4. Alla cessazione del contratto, salva l’ipotesi di licenziamento per giusta causa, il dirigente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica ed economica in godimento prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.
(265) Periodo abrogato con l.r. 13 luglio 2021, n. 22, art. 3.
5. In relazione alla cura degli interessi della Regione,
il Direttore generale e i direttori possono essere destinatari di nomine o designazioni regionali. Gli eventuali emolumenti derivanti dalla nomina o designazione corrisposti da terzi sono direttamente versati alla Regione e vengono utilizzati per le finalità di cui all’articolo
70 (4) Parola così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 102.
, comma 2.
Art. 16
2. In caso di cessazione anticipata dall’incarico di Direttore generale e di direttore, o in caso di vacanza dell'incarico, (176) Parole inserite con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 6.
il Presidente della Giunta regionale può attribuire l’incarico stesso a un direttore o ad un dirigente regionale, per un periodo non superiore a centottanta giorni , prorogabile motivatamente per non più di due volte. (239) Parole aggiunte con l.r. 28 giugno 2019, n. 38, art. 3.
Al dirigente incaricato non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza fra tale trattamento e quello spettante ai sensi dell’articolo 15, comma 2. (258) Vedi deroga in l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 47.
3. Qualora il Direttore generale, o il direttore, debba essere assente per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi, il Presidente della Giunta regionale può sospendere il rapporto e attribuire l’incarico relativo all’esercizio temporaneo delle funzioni di Direttore generale, o di direttore, ad un direttore o ad un dirigente regionale a tempo indeterminato, che conserva la responsabilità della propria struttura.
4. Al dirigente incaricato di cui al comma 3 non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete il trattamento economico di cui al comma 2.
5. L’incarico di cui al comma 3 cessa alla ripresa del rapporto con il Direttore generale o con il direttore o, in caso di impossibilità di questi ultimi, con la nomina di un nuovo Direttore generale o di un nuovo direttore.
Art. 17
1 bis. La disposizione di cui al comma 1 è efficace a decorrere dalla nomina del Direttore generale e dei direttori nella legislatura successiva a quella di entrata in vigore del presente comma. In prima applicazione gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti entro sessanta giorni dalla nomina del Direttore generale e dei direttori. Per tale periodo e, comunque, fino alla data di decorrenza degli incarichi conferiti ai nuovi responsabili di settore, sono mantenuti gli incarichi precedentemente attribuiti. (235) Comma inserito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 9.
(244) Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 4.
2. Per far fronte a eccezionali esigenze organizzative, il Direttore generale può conferire, con le procedure previste dall’articolo 18, comma 3, l’incarico di responsabile temporaneo di una struttura vacante a un dirigente già responsabile di struttura presso una direzione diversa da quella di collocazione della struttura vacante medesima.
Art. 18
1. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali la mobilità è assunta come generale criterio organizzatore ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e della migliore utilizzazione delle risorse.
2. IlNel corso dell'incarico dirigenziale il Direttore generale e i direttori, per specifiche esigenze organizzative, possono:
a) sentiti i dirigenti interessati, disporre la modifica dell'incarico ai dirigenti della struttura di cui sono responsabili;
b) sentiti i dirigenti interessati, assegnarli ad altro incarico di livello corrispondente;
3. La mobilità dei dirigenti fra le strutture di vertice della Giunta regionale o verso il Consiglio regionale per esigenze organizzative è disposta, sentito il dirigente interessato, dal Direttore generale, su richiesta rispettivamente del direttore della struttura di destinazione o del Segretario generale del Consiglio regionale. (98) Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 20, comma 3.
Art. 18 bis
1. Ai sensi dell'
articolo 19, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001 gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, (278) Parole soppresse con l.r. 10 maggio 2022, n. 14, art. 4.
a dirigenti di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del richiamato
d.lgs. 165/2001 , previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti. 2. Ai dirigenti in posizione di comando provenienti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario regionale continua ad erogarsi la retribuzione già percepita presso l'amministrazione di provenienza, comprese le relative indennità, ad eccezione della retribuzione di risultato, che è corrisposta nei medesimi importi di quella spettante ai dirigenti regionali a tempo indeterminato. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico del fondo sanitario.
3. Il trasferimento e il comando di dirigenti regionali presso altre amministrazioni pubbliche, nonché di dirigenti di altre amministrazioni pubbliche presso la Regione Toscana, sono disposti dal Direttore generale, previo parere favorevole, rispettivamente, del direttore della struttura di appartenenza o di destinazione del dirigente interessato. (194) Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 4.
SEZIONE III
Art. 19
2. La valutazione dei direttori è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta del Direttore generale.
3. La valutazione dei responsabili di settore e di posizione dirigenziale individuale è effettuata dal direttore o dal Direttore generale.
4. La valutazione del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale è effettuata dal dirigente di diretto riferimento.
Art. 20
1. Con il regolamento di cui all’articolo 69, sono disciplinate le procedure per la valutazione del personale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa nazionale vigente.
2. Il regolamento disciplina, in particolare:
a) l’istituzione di un unico organismo indipendente di valutazione per il personale della Giunta regionale e degli enti dipendenti, a carattere collegiale, composto da soggetti esterni all’amministrazione, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico;
b) l’indennità da corrispondere ai componenti dell’organismo di cui alla lettera a), determinata in relazione alla complessità delle funzioni attribuite, all’impegno richiesto ed alle conseguenti responsabilità, in ogni caso senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, rispetto a quelli già stanziati per il funzionamento complessivo della struttura regionale;
c) il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa del personale, delineato in rapporto ai risultati conseguiti a livello organizzativo ed a livello individuale, con definizione delle relative fasce di merito;
d) gli strumenti volti a premiare il merito sulla base degli esiti delle valutazioni.
2 bis. La Giunta regionale può, d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disporre la verifica semestrale dell'andamento delle prestazioni lavorative, anche ai fini dell’adozione di interventi correttivi per il raggiungimento degli obiettivi annuali. Sulla base di tale verifica sono corrisposti gli incentivi correlati alla qualità delle prestazioni lavorative, rapportati al periodo considerato. (73) Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 6.
3. I componenti dell’organismo di valutazione cui al comma 2, lettera a), sono nominati dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, qualora il Consiglio regionale intenda avvalersi del medesimo organismo per la valutazione del proprio personale. Non si procede all’intesa nel caso in cui l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale deliberi di costituire un autonomo organismo indipendente per la valutazione del personale del Consiglio regionale.
4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi oppure l’inosservanza delle direttive impartite dal Direttore generale o dal direttore (100) Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 23, comma 1.
possono comportare la revoca dell’incarico dirigenziale. Nei casi di particolare gravità il rapporto di lavoro può essere risolto, secondo le disposizioni del codice civile e in conformità alle previsioni del contratto collettivo. 5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono adottati dal Direttore generale o dal direttore di riferimento, previo conforme parere del Comitato dei garanti, di cui all’articolo 21. La proposta di provvedimento è comunicata al dirigente interessato, che ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni. (101) Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 23, comma 2.
6. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro quarantacinque (270) Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 20.
giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il termine può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti, che devono essere forniti dal Direttore generale o dal direttore interessato entro quindici giorni dalla richiesta e ricomincia a decorrere trascorsi i quindici giorni suddetti. Art. 21
- Comitato dei garanti
1. Il Comitato dei garanti, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da:
a) un magistrato amministrativo, anche in quiescenza, che lo presiede, designato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale della Toscana;
b) un dirigente a tempo indeterminato della Giunta regionale eletto da tutti i dirigenti a tempo indeterminato della Giunta stessa, oppure un dirigente a tempo indeterminato del Consiglio regionale, eletto da tutti i dirigenti a tempo indeterminato del Consiglio stesso, qualora il comitato si debba esprimere su provvedimenti che riguardino il Consiglio regionale;
c) un esperto scelto dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.
2. Il Comitato dura in carica tre anni.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di elezione del componente dirigente regionale e le modalità di funzionamento del Comitato.