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Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 16 gennaio 2009

Art. 12
- Accesso alla qualifica dirigenziale
1. I dirigenti della Giunta regionale appartengono ad un’unica qualifica.
2. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene esclusivamente a seguito di concorso, cui possono partecipare i soggetti, muniti di laurea magistrale, in possesso dei seguenti requisiti:
a) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nell’area (325)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 29.

immediatamente inferiore a quella dirigenziale;
b) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell’ Sito esternoarticolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135 ), che abbiano maturato almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione;
c) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’ Sito esternoarticolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 , che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
d) soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni.(240)

Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 1.

2 bis. Per le procedure concorsuali per l’accesso alla qualifica dirigenziale, fermo restando la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti destinati all’accesso dall’esterno, sui posti residui disponibili è riservata una quota non superiore al 30 per cento al personale regionale in servizio a tempo indeterminato, in possesso di laurea magistrale e che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio nell’area (325)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 29.

immediatamente inferiore a quella dirigenziale. (275)

Comma aggiunto con l.r. 10 maggio 2022, n. 14, art. 1.

2 ter. Un’ulteriore quota non superiore al 15 per cento è riservata al personale di cui al comma 2 bis che abbia ricoperto o ricopra un incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 13. (275)

Comma aggiunto con l.r. 10 maggio 2022, n. 14, art. 1.

2 quater. Le percentuali di cui ai commi 2 bis e 2 ter sono arrotondate all’unità superiore. (275)

Comma aggiunto con l.r. 10 maggio 2022, n. 14, art. 1.

2 quinquies. Le procedure concorsuali sono regolate in coerenza con quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001 . (275)

Comma aggiunto con l.r. 10 maggio 2022, n. 14, art. 1.


Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 101.

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Parola così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 102.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 103.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 104.

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Comma prima aggiunto con l.r. 8 febbraio 2010, n. 4 , art. 2; poi comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 55 , comma 5.

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Note soppresse.

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Comma prima inserito con l.r. 11 maggio 2010, n. 36 , art. 1, comma 2, ed ora così modificato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 43, comma 3. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Comma prima sostituito con l.r. 11 maggio 2010, n. 36 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 3. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 .

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Comma prima inserito con l.r. 11 maggio 2010, n. 36 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 4. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 1.

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Parole abrogate con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 2.

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Periodo abrogato con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 3.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 7.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art.8.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art.9.

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Comma abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 6.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art.11.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 19.

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Comma abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 15.

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Rubrica così sostituita con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 16.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 19.

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Comma inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 20.

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Comma inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 21.

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Nota soppressa.

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Comma prima inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 74, ed ora abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 75.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 152.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 153.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 109.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 112.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 113.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 114.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 115.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 116.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 60; poi comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 56 .

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Comma prima inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 61, poi sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 1, ed infine abrogato con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 7 .

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 6.

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Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 3.

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Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 2, comma 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 2, comma 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 2, comma 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 6.

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Parola soppressa con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 12.

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Articolo prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 13, e poi così sostituito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 2.

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Articolo abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 15.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 16.

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Rubrica così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 17, comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 17, comma 2.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 17, comma 5.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 17, comma 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 18.

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Rubrica così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 20, comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 20, comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 20, comma 3.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 23, comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 23, comma 3.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 23, comma 2.

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Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 24.

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Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 25, comma 1.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 26, comma 2.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 28, comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 28, comma 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 29, comma 1.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 30, comma 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 30, comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 30, comma 4.

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Parole soppresse con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 31, comma 1.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 32, ed ora così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 13 . Le modifiche introdotte dall'art. 13 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 35, comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 35, comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 36, comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 36, comma 2.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 36, comma 3.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 37, comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 37, comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 38, comma 1.

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Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 38, comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 39, comma 1.

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Nota soppressa.

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Comma così modificato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 41, comma 1, lettera a) e b). Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 41, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 41 , comma 3. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla X legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n, 90 , art. 85 .

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 41, comma 4. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 .

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 42, le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 .,ed ora così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 24 , art. 1.

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Comma così modificato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 43,comma 1, lettera a) e b). Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 .

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Nota soppressa.

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Periodo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 43, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi dellal.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 .

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 5. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della a l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Comma prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 3, le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 , e poi comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 4. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 5. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 46, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 46, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 46, comma 3. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 46, comma 4. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 47. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della a l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 48, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 48, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 49, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 49, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 50, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 50, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 51, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 51, comma 2, le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85. , poi così sostituito con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 6 . Ora l' art. 3 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del testo antecedente le modifiche.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 52, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 52, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Parole aggiunte con l.r. 20 luglio 2015, n. 58 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2015, n. 58 , art. 1.

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Numero così sostituito con l.r. 20 luglio 2015, n. 58 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 4, poi comma sostituito con l.r. 10 maggio 2022 , n. 14 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 5.

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Rubrica così sostituita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 3 . Le modifiche introdotte dall'art. 3 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 7 . Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 7 . Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 7 . Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 7 . Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 8 . Le modifiche introdotte dall'art. 8 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 9 . Le modifiche introdotte dall'art. 9 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 10 . Le modifiche introdotte dall'art. 10 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 10 . Le modifiche introdotte dall'art. 10 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola aggiunta con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 11 . Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 11 . Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola aggiunta con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 11 . Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 11 . Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 12 . Le modifiche introdotte dall'art. 12 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 14 . Le modifiche introdotte dall'art. 14 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 15 . Le modifiche introdotte dall'art. 15 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 23 . Le modifiche introdotte dall'art. 23 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Articolo prima inserito con l.r. 29 giugno 2018, n. 32 , art. 5 ; ed ora abrogato con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 29 giugno 2018, n. 32 , art. 6 .

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Nota soppressa.

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Per interpretazione autentica vedi l.r. 5 dicembre 2018, n. 68 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 5 ed ora così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituita con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 luglio 2021, n. 22 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 13 luglio 2021, n. 22 , art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 18 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 10 maggio 2022, n. 14 , art. 2.

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Periodo soppresso con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 53 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 53 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 53 , comma 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 54 ,comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo soppresso con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 54 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 54 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 55 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 55 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 55 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 55 , comma 4.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 56 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 57 .

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Comma prima inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 58 ; poi così sostituito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 59 .

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 4 . Ora l' art. 3 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del testo antecedente le modifiche.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 5 . Ora l' art. 3 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del testo antecedente le modifiche.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l' art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l' art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l' art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 .. Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza dell'articolo nel testo precedentemente abrogato.

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Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

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Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

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Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

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Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

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Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

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Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

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Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

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Parole aggiunte conl.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 1 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 3 , comma 1.

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Parole inserite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 4 , comma 1.

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Comma inserito con l.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 4 , comma 2.

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Parole così sostituite l.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 4 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 30.

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Parola così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 34.

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Lettera così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 34.

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Parola così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 36.

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Parola così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 37.

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Parola così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 39.

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Parola così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 44.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.