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Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9

Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 27 febbraio 2008

Art. 6
1. La Giunta regionale attua gli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, e definisce con deliberazione le modalità per la realizzazione degli interventi e per l’assegnazione dei contributi da riservare alle associazioni dei consumatori e utenti.
2. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 presentano annualmente alla competente struttura della Giunta regionale le iniziative che intendono realizzare e le domande per ottenere contributi a sostegno della loro funzionalità, in aderenza e con espresso riferimento alle tipologie di intervento sancite negli strumenti di programmazione.
3. Le associazioni, attraverso un’unica associazione senza fini di lucro costituita esclusivamente dalle stesse, possono presentare alla competente struttura della Giunta regionale iniziative volte a realizzare interventi di carattere unitario e coordinato a vantaggio dei consumatori e degli utenti.
4. In base alle domande ed iniziative pervenute la Giunta regionale fissa l’elenco delle iniziative ammesse, le quote di finanziamento ed i contributi da erogare secondo la seguente ripartizione:
a) iniziative che la Giunta regionale intende realizzare direttamente;
b) iniziative ammesse a finanziamento su domanda delle singole associazioni, ai sensi del comma 2;
c) iniziative ammesse a finanziamento su domanda del soggetto di cui al comma 3;
d) contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni dei consumatori e degli utenti.
5. Le modalità e i termini per la presentazione delle iniziative e delle domande di contributo sono fissate nel regolamento di cui all’articolo 9.
6. L'ammontare dei contributi assegnati ai sensi del comma 4, lettera d), non può eccedere il 30 per cento dei fondi disponibili annualmente per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.
7. Al fine di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e la conoscenza dei risultati conseguiti, la Giunta regionale effettua il monitoraggio delle attività svolte dalle associazioni destinatarie dei finanziamenti, a tal fine le associazioni sono tenute a trasmettere annualmente alla Giunta un rendiconto delle attività svolte e delle spese sostenute, con le modalità ed i termini definiti dal regolamento.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 19, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 32.

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 20.

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Note soppresse.

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Parole soppresse conl.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 20.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 21.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 35.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 37.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.