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Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9

Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 27 febbraio 2008

Art. 3
- Funzioni del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti
1. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri su (10)

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 31.

proposte di legge che, direttamente o indirettamente, interessino i consumatori e gli utenti;
b) propone alla Giunta regionale studi e ricerche, gruppi di lavoro, conferenze ed altre iniziative sui problemi inerenti la produzione di beni, il loro consumo e la fruizione di servizi;
c) propone iniziative di raccordo e collaborazione con analoghi organismi regionali, nazionali e dell'Unione europea;
d) propone azioni coordinate con imprese e pubblica amministrazione per sviluppare e sostenere migliori standard di qualità nella produzione, distribuzione ed erogazione di beni e servizi;
e) favorisce e promuove il confronto con le rappresentanze delle imprese, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali su tematiche inerenti beni o servizi.
2. Ai membri del Comitato di cui all’articolo 2 comma 2, lettere c) e d), è corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, nella misura e con le modalità definite dalla Giunta regionale, in analogia a quanto previsto per gli organismi simili operanti nella Regione.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 19, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 32.

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 20.

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Note soppresse.

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Parole soppresse conl.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 20.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 21.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 35.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 37.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.