Menù di navigazione

Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9

Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 27 febbraio 2008

Art. 2
- Comitato regionale dei consumatori e degli utenti
1. Il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato “Comitato” è organo di supporto della Regione per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura; fanno parte del Comitato:
a) l’assessore regionale competente in materia, che lo presiede;
b) due consiglieri regionali, senza diritto di voto;
c) un membro titolare ed un membro supplente per ogni associazione iscritta nell’elenco di cui all’articolo 4, su designazione delle stesse associazioni;
d) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Comitato entro novanta giorni dall’insediamento del Consiglio regionale e, comunque, non appena sia stata designata almeno la metà dei componenti. In tal caso il Comitato è validamente costituito per lo svolgimento dei suoi compiti.
4. Qualora, dopo la nomina del Comitato, nuove associazioni vengano iscritte nell’elenco di cui all’articolo 4, oppure associazioni già iscritte ne vengano cancellate, il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco annuale aggiornato, provvede a modificare la composizione del Comitato.
5. I membri nominati ai sensi del comma 4 rimangono in carica fino alla scadenza del Comitato.
6. Il Presidente del Comitato è coadiuvato da un vicepresidente scelto dal Comitato al proprio interno fra i membri designati dalle associazioni di cui al comma 2, lettera c).
7. I membri del Comitato designati dalle associazioni non possono essere confermati per più di due legislature consecutive successive al primo insediamento ai sensi della presente legge.
8. Il regolamento di cui all’articolo 9 disciplina le modalità di funzionamento del Comitato.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 19, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse conl.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 37.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.