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Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9

Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 27 febbraio 2008

Art. 10
- Formazione ed informazione dei consumatori e degli utenti
1. La Regione, avvalendosi anche del Comitato, (14)

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 36.

persegue le finalità di una corretta informazione dei consumatori e utenti, ricercando la collaborazione degli organi di stampa e di informazione radio-televisiva e di eventuali altri mezzi di informazione ritenuti idonei per realizzare la più ampia sensibilizzazione e socializzazione di notizie su questioni di interesse per i cittadini.
2. Per l'attività di educazione e formazione dei consumatori e degli utenti, la Giunta regionale, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 6, comma 4, d'intesa con le autorità scolastiche e sanitarie e lo stesso Comitato, predispone programmi di educazione al consumo per il personale docente, per i giovani in età scolare e nell'ambito dell'educazione permanente. I programmi e le attività di educazione al consumo fanno parte degli interventi educativi di competenza regionale in ambito curricolare scolastico.
3. La Regione, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, promuove la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti interessati sulle materie di maggior rilievo agli effetti della tutela e della promozione dei diritti di cittadinanza.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 19, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 32.

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 20.

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Note soppresse.

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Parole soppresse conl.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 20.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 21.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 35.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 37.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.