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Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73

Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 31 dicembre 2008

Art. 5
Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professionisti prestatori d’opera intellettuale operanti in Toscana. Condizioni per la partecipazione alla commissione regionale
1. Ai fini della partecipazione alla Commissione, le associazioni e fondazioni, operanti in Toscana rappresentative di professionisti che esercitano attività prevalentemente intellettuali regolamentate, di cui alla l. 4/2013, chiedono il riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto della normativa statale e regionale in materia. (12)

Comma così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 5.

2. La competente struttura della Giunta regionale verifica che i soggetti di cui al comma 1: (13)

Alinea così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 5.

a) abbiano adottato (14)

Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 5.

un proprio autonomo programma di attività, anche se integrato o sinergico al programma perseguito dalla rispettiva associazione nazionale;
b) siano dotati (14)

Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 5.

di regole, a tutela dei cittadini, utili ad assicurare la massima trasparenza dei contenuti delle proprie qualifiche professionali;
c) abbiano definito e approvato (14)

Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 5.

un codice deontologico e delle norme per affermarne il rispetto, comprese la verifica e le sanzioni in caso di violazione;
d) prevedano (14)

Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 5.

un obbligo, adeguatamente sanzionato, di preventiva dichiarazione agli utenti relativamente all’adozione o meno dell’assicurazione di responsabilità professionale, come requisito di adesione all’associazione;
e) provvedano (15)

Parola inserita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 5.

all’aggiornamento professionale annuale dei membri dell’associazione e alla sua realizzazione, anche (15)

Parola inserita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 5.

mediante il ricorso a soggetti terzi, secondo moduli e strumenti idonei a garantire la massima professionalità, nonché la verificabilità delle attività e le relative sanzioni in caso di mancato rispetto;
f) rispettino la normativa per il trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). (16)

Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 5.


Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 131.

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n.10 , art. 37.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 1.

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Parola inserita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

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Alinea così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

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Parola inserita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 9.

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Comma prima aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 11 .

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Articolo inserito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 10 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 11 .

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Parola così sostituta con l.r. 28 marzo 2022, n. 11, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.