Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69
Legge finanziaria per l'anno 2009.
Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 31 dicembre 2008
TITOLO I
- Disposizioni in materia tributaria
CAPO I
- Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 32 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”)
Art. 1
- Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/2000
omissis(1)
Art. 2
- Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 32/2000
omissis(1)
CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”)
Art. 3
- Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 2/2001
omissis(2)
CAPO II bis
- Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007) (14)
Art. 3 bis
- Modifiche all’articolo 1 ter della l.r. 52/2006 (15)
omissis(16)
Note del Redattore:
Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 15. La legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, art. 48 , comma 2, recita: “L’articolo 9 sexies della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009) è abrogato a partire dalla data di approvazione del PAER, che definisce la destinazione delle relative risorse in materia di difesa del suolo.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.