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Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66

Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 dicembre 2008

INDICE

chudere cartella CAPO I- Disposizioni generali
Art. 1- Oggetto e finalità della legge
chudere cartella CAPO II- Composizione e ripartizione delle risorse del fondo
Art. 2- Composizione del fondo
Art. 3- Ripartizione e attribuzione del fondo alle zone-distretto
Art. 4- Concorso finanziario dei comuni
Art. 5- Aggiornamento del fondo
chudere cartella CAPO III- Interventi finanziati tramite il fondo
Art. 6- Programmazione degli interventi
Art. 7- Tipologie delle prestazioni
Art. 8- Destinatari delle prestazioni
chudere cartella CAPO IV- Accesso alle prestazioni erogate tramite il fondo
Art. 9- Segnalazione del bisogno
Art. 10- Il governo dell’accesso
Art. 11- Unità di valutazione multidisciplinare
Art. 12- Progetto di assistenza personalizzato
Art. 13- Determinazione dei livelli di gravità e di appropriatezza delle prestazioni
Art. 14- Modalità di compartecipazione al costo della prestazione
chudere cartella CAPO V - Strumenti a supporto del fondo
Art. 15- Strumenti di partecipazione
Art. 16- Monitoraggio sulla gestione del fondo
Art. 17- Sistema informativo
chudere cartella CAPO VI- Disposizioni transitorie e finali
Art. 18- Norma finanziaria
Art. 19- Norma di prima applicazione
Art. 20- Clausola valutativa
Art. 21- Entrata in vigore

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 296 del 19 dicembre 2012 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'articolo 14, comma 2, lettera c).

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.