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Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66

Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 dicembre 2008

CAPO III
- Interventi finanziati tramite il fondo
Art. 6
- Programmazione degli interventi
1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale indica le procedure di accesso e di presa in carico delle persone non autosufficienti, disabili e anziane, come definite dall’articolo 1, comma 2.
Art. 7
- Tipologie delle prestazioni
1. Le prestazioni a carico del fondo sono erogate alle persone non autosufficienti, disabili e anziane entro i limiti e secondo le modalità previste dalla presente legge utilizzando il sistema dei servizi sociosanitari territoriali e sostenendo l'impegno delle famiglie nell'attività di cura e assistenza, al fine di assicurare prioritariamente la risposta domiciliare e la vita indipendente.
2. Le risorse del fondo sono destinate all’erogazione delle prestazioni previste dal piano di assistenza personalizzato (PAP) di cui all’articolo 12, nell’ambito delle seguenti tipologie:
a) interventi domiciliari sociosanitari, di aiuto alla persona, forniti in forma diretta dal servizio pubblico;
b) interventi in forma indiretta, domicilari o per la vita indipendente, tramite titoli per l’acquisto di servizi e per il sostegno alle funzioni assistenziali, in coerenza con la programmazione regionale;
c) inserimenti in strutture semiresidenziali;
d) inserimenti temporanei o di sollievo in residenza;
e) inserimenti permanenti in residenza.
3. Le prestazioni, di cui al comma 2 sono assicurate attraverso quote dedicate del fondo, secondo le indicazioni contenute nel piano sanitario e sociale integrato regionale.
Art. 8
- Destinatari delle prestazioni
1. Sono destinatari delle prestazioni a carico del fondo coloro che:
a) sono residenti nel territorio regionale;
b) si trovano nella condizione di non autosufficienza e con un alto indice di gravità accertato sulla base della valutazione effettuata dall’unità di valutazione multidisciplinare (UVM) di cui all’articolo 11;
oppure
c) sono stati riconosciuti disabili in condizione di gravità ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 296 del 19 dicembre 2012 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'articolo 14, comma 2, lettera c).

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.