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Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66

Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 dicembre 2008

CAPO II
- Composizione e ripartizione delle risorse del fondo
Art. 2
- Composizione del fondo
1. Il fondo è costituito:
a) da risorse provenienti dal fondo sanitario regionale destinate al sostegno dei servizi sociosanitari a favore delle persone non autosufficienti, disabili e anziane, secondo le indicazioni del piano sanitario e sociale integrato regionale;
b) da risorse provenienti dal fondo sociale regionale;
c) da risorse provenienti dal fondo nazionale per l’assistenza alle persone non autosufficienti, nonché da eventuali ulteriori risorse nazionali trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge;
d) da risorse provenienti da lasciti o donazioni, compatibili con questa finalità sociosanitaria.
Art. 3
- Ripartizione e attribuzione del fondo alle zone-distretto
1. Il fondo è ripartito tra le zone-distretto dalla Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalla Conferenza regionale dei sindaci (6)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 31.

di cui all’articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), modificata dalla legge regionale 10 novembre 2008, n. 60 , facendo riferimento ai seguenti criteri generali:
a) indicatori di carattere demografico;
b) indicatori relativi all’incidenza della popolazione in condizioni di disabilità e di non autosufficienza ;
c) indicatori relativi alle persone non autosufficienti, disabili e anziane accolte nelle strutture residenziali e semiresidenziali.
2. Una quota pari al 10 per cento del fondo è finalizzata a sostenere lo sviluppo omogeneo del sistema in ambito regionale con particolare riferimento ai comuni di cui alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 , concernente norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio.
3. Le risorse attribuite ai sensi del comma 1 sono trasferite con vincolo di destinazione alle società della salute e gestite con contabilità separata per il finanziamento delle prestazioni individuate all’articolo 7.
4. Nelle aree territoriali dove non è costituita la società della salute, le risorse derivanti dal fondo sono assegnate, con vincolo di destinazione, all’azienda unità sanitaria locale competente per territorio, sulla base delle indicazioni della Conferenza zonale integrata di cui all’articolo 12 bis della l.r. 40/2005 (3)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 27.

, e gestite con contabilità separata per il finanziamento delle prestazioni individuate all’articolo 7.
5. Nelle aree di cui al comma 4, la Conferenza integrata dei sindaci (3)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 27.

, (4)

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 27.

può assegnare le risorse derivanti dal fondo ad altri soggetti ai quali, sulla base delle disposizioni del Sito esternodecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), è stata attribuita la gestione associata dei servizi e l’esercizio associato delle funzioni.
Art. 4
- Concorso finanziario dei comuni
1. I comuni concorrono al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 con risorse proprie, indicate nei patti interistituzionali sottoscritti, secondo modalità definite dalla Conferenza regionale dei sindaci (6)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 31.

di cui all’articolo 11 della l.r. 40/2005 ; tali patti definiscono, in particolare, l’apporto finanziario degli enti locali al fondo di cui all’articolo 3, comma 1.
2. Il concorso finanziario dei comuni all'alimentazione del fondo non può in ogni caso essere inferiore alla spesa storica sostenuta a titolo di assistenza ai non autosufficienti risultante dai bilanci al 31 dicembre 2007 approvati a norma di legge.
Art. 5
- Aggiornamento del fondo
1. Al fine di garantire la sostenibilità del sistema e di assicurare l’equilibrio finanziario della gestione del fondo, la Giunta regionale, con riferimento alle previsioni finanziarie contenute nel bilancio, aggiorna annualmente il quadro delle risorse destinate alla non autosufficienza nell’ambito del piano sanitario e sociale integrato regionale, in conformità all’articolo 10 bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 296 del 19 dicembre 2012 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'articolo 14, comma 2, lettera c).

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.