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Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53

Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane. (2)

Titolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 74.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008

CAPO V
- Tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano
Art. 18
- Tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano
1. La Regione, nell’ambito degli strumenti di programmazione di cui all’articolo 1, promuove lo sviluppo dell’artigianato artistico e tradizionale toscano mediante:
a) la valorizzazione delle produzioni e delle lavorazioni artigianali artistiche e tradizionali;
b) la formazione delle figure professionali che operano nel campo delle lavorazioni artistiche e tradizionali;
c) la promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale;
d) lo sviluppo delle imprese dell’artigianato artistico e tradizionale anche attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie.
2. La Regione, nell’ambito degli strumenti di programmazione di cui all’articolo 1, favorisce prioritariamente nei comuni in situazioni di maggior disagio, come risultanti dall’elenco di cui all’articolo 2, comma 3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio), e nei centri storici di tutti i comuni, la permanenza delle imprese dell’artigianato artistico e tradizionale, agevolandone il trasferimento, la localizzazione ed il nuovo insediamento.
Art. 19
- Definizione di artigianato artistico e tradizionale toscano
1. Fermi restando i requisiti previsti dalla presente legge per l’impresa artigiana, sono definite lavorazioni dell’artigianato artistico:
a) le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendono avvio e qualificazione nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione;
b) le lavorazioni che vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, con l’ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate.
2. Rientrano nel settore delle lavorazioni artistiche tutelate dalla presente legge anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento e al ripristino di beni di interesse artistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico purché queste siano svolte secondo quanto disciplinato dagli articoli da 197 a 205 Sito esternodel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. Sito esterno163 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e dal Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 ).
3. Fermi restando i requisiti previsti dalla presente disciplina per l’impresa artigiana, sono definite lavorazioni dell’artigianato tradizionale:
a) le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo e aggiornamento ;
b) tali lavorazioni sono svolte prevalentemente con tecniche manuali, anche con l’ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione. Rientrano nel settore delle lavorazioni tradizionali le attività di restauro e di riparazione di oggetti d’uso.
4. Con regolamento regionale di cui all’articolo 26 sono definiti i settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali ed individuate le attività per ciascun settore.
Art. 20
- Promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale toscano(36)

Rubrica così sostituita con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 1.

1. La Regione nel perseguire le finalità di cui all’articolo 18, opera per:
a) valorizzare le componenti territoriali e settoriali, favorendo lo sviluppo dell’innovazione e il coordinamento nelle politiche fattoriali per il comparto;
b) favorire l’introduzione di elementi di innovazione nel mondo dell’artigianato artistico e tradizionale;
c) favorire il raccordo fra le politiche regionali e le iniziative locali;
d) assicurare un ampio coinvolgimento delle imprese, singole o aggregate;
e) valorizzare la Toscana come luogo dell’artigianato artistico e tradizionale e come polo di aggregazione degli attori più qualificati del settore.
Art. 21
Abrogato.
Art. 22
- Maestro artigiano
1. La qualifica di maestro artigiano è attribuita dalla CCIAA, previo parere della CRAT, al titolare di impresa artigiana del settore dell’artigianato artistico o tradizionale o al socio di questa purché partecipi personalmente all’attività.
2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono i seguenti:
a) adeguata anzianità professionale maturata in qualità di titolare o socio dell’impresa artigiana;
b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dai titoli acquisiti;
c) elevata attitudine all’insegnamento del mestiere.
3. Le modalità e la specificazione dei requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono stabilite con regolamento regionale di cui all’articolo 26.
4. Il maestro artigiano può svolgere attività di docenza e di tutor per la formazione pratica degli allievi nei corsi organizzati dai soggetti accreditati ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).
5. L’elenco dei soggetti in possesso della qualifica di maestro artigiano è tenuto presso la CRAT.
6. La Regione definisce specifiche iniziative atte a valorizzare l’attività dei maestri artigiani.
Art. 23
- Bottega-scuola
1. Sono denominate bottega-scuola le imprese del settore dell’artigianato artistico e tradizionale dirette da un maestro artigiano.
2. La bottega-scuola può svolgere attività formative nell’ambito dello specifico settore dell’artigianato artistico e tradizionale di cui è espressione, con le modalità di cui alla l.r. 32/2002 .
Art. 24
- Sanzioni
1. Chiunque utilizzi la qualifica di maestro artigiano nella bottega-scuola, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 22, è punito con una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 1.500,00.
2. Chiunque utilizzi la qualifica di maestro artigiano senza averla conseguita ai sensi dell’articolo 22, è punito con una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 1.500,00.
3. Ferme restando le funzioni spettanti agli organi di polizia giudiziaria, l’accertamento delle violazioni compete, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, agli organi amministrativi di polizia municipale, ed alle CCIAA.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalla CCIAA territorialmente competente; la CCIAA provvede all’introito dei proventi delle stesse.
5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella l.r. 81/2000 .

Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 74.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 75.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 75.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 76.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 77.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 77.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 78.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 79.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

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Comma sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

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Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 82.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 83.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 85.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 86.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 84.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 28.

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Articolo prima sostituito con l.r. 4 marzo 2016, n. 22 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 6.

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Rubrica così sostituita con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.