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Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53

Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane. (2)

Titolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 74.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008

CAPO III
- Commissione regionale per l’artigianato toscano (CRAT)
Art. 11
- Soppressione delle commissioni provinciali per l’artigianato (CPA)
1. Le commissioni provinciali per l’artigianato (CPA) sono soppresse a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 26.
2. Le funzioni delle CPA attinenti all’iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane sono svolte dalla camera di commercio territorialmente competente ai sensi del capo IV.
Art. 12
- Commissione regionale per l’artigianato toscano (CRAT)
1. La Commissione regionale per l’artigianato toscano (CRAT) ha sede presso l’Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana (UNIONCAMERE Toscana), è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla data di insediamento.
2. Le modalità di insediamento e funzionamento della CRAT sono disciplinate dal regolamento regionale di cui all’articolo 26.
3. La CRAT è composta:
a) da due rappresentanti della Regione, nominati dal Presidente della Giunta regionale;
b) da tre esperti in materia di artigianato, designati congiuntamente dalle organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale.
4. Il Presidente della CRAT è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra gli esperti di cui al comma 3, lettera b).
5. Partecipano alle riunioni della CRAT, a titolo consultivo, un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative dei lavoratori dipendenti ed un rappresentante designato dall’ UNIONCAMERE Toscana.
6. La CRAT, per le decisioni relative ai ricorsi in via amministrativa di cui al comma 7, lettera a), è integrata, a titolo consultivo, da un rappresentante dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previo accordo con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
7. La CRAT:
a) decide i ricorsi in via amministrativa di cui all’articolo 14, comma 6 e di cui all’articolo 15;
b) presta consulenza in materia di artigianato alla Regione, all’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale, all’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) regionale, all’Unione regionale delle province toscane (UPI Toscana) ed all’ UNIONCAMERE Toscana;
c) predispone una relazione annuale al Presidente della Giunta regionale concernente l’attività svolta;
d) esprime il parere alle CCIAA per il riconoscimento della qualifica di maestro-artigiano ai sensi dell’articolo 22, comma 1;
e) tiene l’elenco dei soggetti in possesso della qualifica di maestro-artigiano ai sensi dell’articolo 22, comma 5.
8. Ai componenti della CRAT è attribuita un’indennità ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1988, n. 70 (Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali).
8 bis. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), la rappresentanza processuale e la difesa in giudizio della Commissione regionale per l'artigianato spettano all'Avvocatura regionale, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della stessa l.r. 63/2005. (9)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 78.


Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 74.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 75.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 75.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 76.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 77.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 77.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 78.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 79.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

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Comma sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

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Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 82.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 83.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 85.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 86.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 84.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 28.

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Articolo prima sostituito con l.r. 4 marzo 2016, n. 22 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 6.

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Rubrica così sostituita con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.