Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53
Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane. (2)
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008
Art. 4
- Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI)
1. Allo scopo di favorire le iniziative finalizzate alla promozione, all’ innovazione e allo sviluppo e per garantire alle imprese il più agevole rapporto con la pubblica amministrazione, la Regione accredita, con le modalità di cui al comma 2, i centri per lo sviluppo imprenditoriale, denominati di seguito CSI.
2. Ai fini dell’accreditamento regionale i CSI, costituiti sotto forma di impresa dalle organizzazioni regionali delle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) disponibilità di una struttura articolata in almeno quattro province del territorio regionale;
b) presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento di attività a favore delle imprese richiedenti le prestazioni a prescindere dall’appartenenza o meno delle imprese alle associazioni di categoria costituenti il centro.
3. Con regolamento regionale di cui all’articolo 26 sono definiti in particolare:
a) le modalità e i termini di presentazione delle richieste di accreditamento;
b) le tipologie dei servizi erogabili;
c) le verifiche sulle attività prestate ai fini dell’accreditamento.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.
Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.
Articolo prima sostituito con l.r. 4 marzo 2016, n. 22 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.