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Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53

Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane. (2)

Titolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 74.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008

Art. 22
- Maestro artigiano
1. La qualifica di maestro artigiano è attribuita dalla CCIAA, previo parere della CRAT, al titolare di impresa artigiana del settore dell’artigianato artistico o tradizionale o al socio di questa purché partecipi personalmente all’attività.
2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono i seguenti:
a) adeguata anzianità professionale maturata in qualità di titolare o socio dell’impresa artigiana;
b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dai titoli acquisiti;
c) elevata attitudine all’insegnamento del mestiere.
3. Le modalità e la specificazione dei requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono stabilite con regolamento regionale di cui all’articolo 26.
4. Il maestro artigiano può svolgere attività di docenza e di tutor per la formazione pratica degli allievi nei corsi organizzati dai soggetti accreditati ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).
5. L’elenco dei soggetti in possesso della qualifica di maestro artigiano è tenuto presso la CRAT.
6. La Regione definisce specifiche iniziative atte a valorizzare l’attività dei maestri artigiani.

Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 74.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 75.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 75.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 76.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 77.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 77.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 78.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 79.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

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Comma sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

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Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 82.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 83.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 85.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 86.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 84.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 28.

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Articolo prima sostituito con l.r. 4 marzo 2016, n. 22 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 6.

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Rubrica così sostituita con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.