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Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53

Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane. (2)

Titolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 74.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008

Art. 14
1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa artigiana, il titolare della stessa presenta alla CCIAA nel cui territorio è ubicata la sede operativa principale dell'impresa, una dichiarazione attestante il possesso dei relativi requisiti, mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico professionale e la rottamazione di autoveicoli). La dichiarazione determina l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese, con decorrenza dalla data di presentazione della comunicazione. (16)

Comma sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 81.

4. La CCIAA dispone accertamenti e controlli con le modalità e i termini previsti per il registro delle imprese. (31)

Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72, art. 27.

6. Il provvedimento di cancellazione è comunicato all'impresa artigiana con le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 26. (31)

Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72, art. 27.

7. Avverso il provvedimento di cancellazione (18)

Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 81.

è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso davanti alla CRAT.
7 bis. Qualora, a seguito di accertamenti o verifiche ispettive emergano gli elementi per l’iscrizione alla gestione di cui all’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari) e all’ articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), la CCIAA è tenuta ad iscrivere l’impresa nella sezione speciale del registro delle imprese con decorrenza immediata, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4, 6 e 7. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l’obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell’attività.(19)

Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 81, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72, art. 27.


Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 74.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 75.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 75.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 76.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 77.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 77.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 78.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 79.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

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Comma sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

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Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 82.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 83.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 85.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 86.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 84.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 28.

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Articolo prima sostituito con l.r. 4 marzo 2016, n. 22 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 6.

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Rubrica così sostituita con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.