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Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53

Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane. (2)

Titolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 74.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008

Art. 10
- Svolgimento dell’attività artigiana
1. L’attività artigiana può essere esercitata in luogo fisso a ciò adibito o presso l’abitazione dell’imprenditore artigiano o di uno dei soci che partecipano al lavoro o in altra sede individuata con il committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.
2. L’impresa artigiana può vendere beni di produzione propria nei locali di produzione medesima o ad essi adiacenti, senza l’osservanza delle disposizioni contenute nella l.r. 28/2005 .
3. L’impresa artigiana può effettuare la somministrazione nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti, utilizzando gli arredi dell’azienda medesima, quale attività strumentale e accessoria alla produzione con esclusione del servizio di somministrazione assistita e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 74.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 75.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 75.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 76.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 77.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 77.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 78.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 79.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

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Comma sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

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Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 82.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 83.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 85.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 86.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 84.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 28.

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Articolo prima sostituito con l.r. 4 marzo 2016, n. 22 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 6.

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Rubrica così sostituita con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.