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Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5

Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008

Art. 10
- Cause di esclusione
1. Non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:
a) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel Sito esternodecreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni;
c) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione; (37)

Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 7.

d) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per violazione della Sito esternolegge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'Sito esternoart. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2), come previsto dall’articolo 8 della legge regionale 29 agosto 1983, n. 68 (Norme di attuazione dell’Sito esternoart. 18 della Costituzione e della Sito esternolegge 25 gennaio 1982, n. 17 in materia di associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali);
e) coloro che ricadono nelle previsioni dell’Sito esternoarticolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), ad esclusione dei dipendenti regionali, fermo restando quanto per essi previsto dalle lettere a) e k) del comma 1 dell’articolo 12. I casi in cui le previsioni dell’articolo 2 della l. 154/1981 sono riferite al territorio nel quale il titolare di una determinata carica esercita le sue funzioni costituiscono causa di esclusione limitatamente ad organismi il cui ambito operativo è esattamente coincidente con detto territorio o compreso in esso. (7)

Parole aggiunte con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56, art. 4.

2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale.

Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 2.

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Note soppresse.

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Parole aggiunte con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 4.

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Lettera prima sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5, poi sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 8 , ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 7.

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Lettera aggiunta con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Periodo soppresso con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 26 febbraio 2010, n. 22 , art. 1.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 26 febbraio 2010, n. 22 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 15.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 18.

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Note soppresse.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 13.

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Nota soppressa.

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Lettera prima sostituita con l.r. 6 novembre 2012, n. 61 , art. 15, ed ora abrogata con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 10 .

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 84 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 8.

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Lettera abrogata con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , n. 9.

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Comma inserito con l.r. 3 ottobre 2016, n. 66 , art. 1.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 ottobre 2016, n. 66 , art. 4, poi sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 8 , ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021 n. 28, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 28, art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 28, art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r.5 agosto 2021, n. 28, art 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 28, art, 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.