Menù di navigazione

Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4

Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008

Art. 15 ter
1. Le procedure per la valutazione del personale del Consiglio regionale sono disciplinate con il regolamento interno di organizzazione di cui all’articolo 13, comma 3, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla normativa vigente.
2. La valutazione del personale del Consiglio regionale è effettuata avvalendosi di un organismo indipendente di valutazione, istituito nel rispetto dei principi della normativa nazionale.
3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può costituire, d’intesa con la Giunta regionale, un comune organismo indipendente per la valutazione del personale dei rispettivi ruoli o, in alternativa, può costituire un autonomo organismo indipendente per la valutazione del personale del Consiglio regionale, composto da uno o tre soggetti esterni all’amministrazione, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico.
4. L’Ufficio di presidenza definisce con propria deliberazione il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa del personale e gli strumenti volti a premiare il merito sulla base degli esiti della valutazione; delibera inoltre, nel caso in cui decida di costituire un autonomo organismo di valutazione, i compiti e le modalità di funzionamento di detto organismo, il numero dei suoi componenti, l’indennità da corrispondere agli stessi nell’ambito delle risorse già stanziate per il finanziamento complessivo della struttura regionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 13 marzo 2008, n. 14 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 64.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 64.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 66.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 67.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 68.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 100.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 71.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 71.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 luglio 2014, n. 36 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r.28 dicembre 2015, n. 82 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24 . Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27 , comma 1 della stessa legge.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 13 luglio 2021, n. 22, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.