Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
Art. 15
- Personale del Consiglio regionale
1. Il personale del Consiglio regionale è inquadrato in un autonomo ruolo unico.
2. I dirigenti del Consiglio regionale appartengono a un’unica qualifica, nell’ambito del ruolo unico del Consiglio regionale.
3. Il personale del Consiglio regionale rappresenta la risorsa essenziale per l’esercizio delle funzioni istituzionali consiliari, attraverso l’impiego delle peculiari competenze richieste.
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 9.
Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24 . Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27 , comma 1 della stessa legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.