Legge regionale 4 giugno 2008, n. 34
Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia.
Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, dell' 11 giugno 2008
Art. 7
- Procedimento della verifica
1. Il giudizio sulla conformità delle fonti regionali allo Statuto è espresso su richiesta del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio, di almeno tre presidenti di gruppi consiliari, di almeno un quinto dei consiglieri regionali nonché del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza dello stesso Consiglio, quando riguardi la presunta violazione delle disposizioni statutarie in materia di enti locali.
2. La richiesta, in forma scritta e motivata, è presentata al Presidente del Collegio entro cinque giorni dall’approvazione della delibera legislativa o della delibera regolamentare, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta. Il termine è ridotto a due giorni per gli atti per i quali è stabilito un termine di entrata in vigore inferiore a quello ordinario di cui all’articolo 43, comma 1, dello Statuto. (5)
3. Fino alla scadenza del termine del comma 2 o fino alla conclusione del procedimento relativo al giudizio del Collegio:
a) il Presidente del Consiglio sospende la trasmissione della delibera legislativa o della delibera regolamentare di competenza del Consiglio al Presidente della Giunta ai fini, rispettivamente, della promulgazione o della emanazione;
b) il Presidente della Giunta sospende l’emanazione dei regolamenti di competenza della Giunta.
4. Il Collegio, valutata preliminarmente la non manifesta infondatezza della richiesta, esprime il proprio giudizio e lo trasmette al soggetto richiedente entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta. Il termine per l’espressione e la trasmissione del giudizio è abbreviato a dieci giorni per le leggi o i regolamenti per i quali è stabilito un termine di entrata in vigore inferiore a quello ordinario di cui all'articolo 43, comma 1, dello Statuto.(6)
5. Nel giudizio del Collegio è indicato se la decisione è stata assunta all’unanimità o a maggioranza.
6. Il giudizio del Collegio è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
7. Trascorso il termine di cui al comma 4 senza che il Collegio abbia trasmesso il giudizio o qualora il Collegio si sia espresso dichiarando la conformità allo Statuto dell’atto esaminato:
a) il Presidente del Consiglio trasmette la delibera legislativa o la delibera regolamentare di competenza del Consiglio al Presidente della Giunta regionale ai fini, rispettivamente, della promulgazione o dell’emanazione;
b) il Presidente della Giunta emana il regolamento di competenza della Giunta.
Note del Redattore:
Articolo aggiunto con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 4. Le modifiche introdotte sono diventate efficaci con l'entrata in vigore della legge regionale statutaria 16 giugno 2015, n. 55 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.