Legge regionale 4 giugno 2008, n. 34
Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia.
Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, dell' 11 giugno 2008
Art. 16
- Relazione annuale
1. Il Collegio, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta una relazione sull’attività svolta, eventualmente corredata da osservazioni e proposte. Il Presidente del Consiglio regionale ne cura la trasmissione ai consiglieri.
Note del Redattore:
Articolo aggiunto con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 4. Le modifiche introdotte sono diventate efficaci con l'entrata in vigore della legge regionale statutaria 16 giugno 2015, n. 55 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.